Sentenza del 10/07/2018 n. 2925 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
IRPEF- ISTANZA DI RIMBORSO- TERMINE DI DECADENZA- DECORRENZA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il termine di decadenza di 48 mesi per chiedere il rimborso dell'imposta, dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea da una successiva sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dovesse decorrere dalla data di tale pronuncia, anziché dalla data originaria del versamento dell'imposta o dell'applicazione della ritenuta.
La decisione
La domanda di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento dell'imposta oppure, per il percettore di somme soggette a ritenuta, dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Il termine non decorre dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia che abbia dichiarato incompatibile la norma impositiva con il diritto comunitario. L'efficacia retroattiva della pronuncia non può riaprire rapporti già esauriti per intervenuta decadenza o prescrizione, in quanto tali istituti tutelano la certezza del diritto. La decisione è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso è di 48 mesi.
Il termine decorre dal versamento dell'imposta o, nel caso di somme assoggettate a ritenuta, dalla data di effettuazione della ritenuta; non decorre dalla successiva pronuncia europea che abbia dichiarato illegittima o incompatibile la norma impositiva.
Principi in materia di efficacia retroattiva delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La retroattività della pronuncia europea incontra il limite dei rapporti già esauriti per prescrizione o decadenza, poiché la certezza del diritto impedisce di riaprire situazioni giuridiche ormai definite.
Massime di principio
- Quando una norma tributaria viene successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, il contribuente deve comunque rispettare i termini ordinari previsti dalla legge nazionale per chiedere il rimborso.
- La successiva sentenza della Corte di Giustizia, di regola, non sposta in avanti la decorrenza del termine di decadenza già iniziato con il versamento dell'imposta o con l'applicazione della ritenuta.
- Prima di presentare un'istanza di rimborso occorre verificare la data del pagamento o della ritenuta e calcolare il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
- Una pronuncia europea favorevole non consente normalmente di riaprire rapporti tributari già esauriti per decadenza o prescrizione.
- La certezza dei rapporti giuridici costituisce un limite all'efficacia retroattiva delle decisioni che riconoscono l'incompatibilità di un'imposta con il diritto dell'Unione Europea.
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