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Ordinanza

Ordinanza n. 599/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale del 16.02.2026 con il quale, e nella sola parte in cui, la XV Sottocommissione della Corte di Appello di Napoli ha giudicato non idonea la ricorrente alla prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense di cui al d.l.n.31/21, con attribuzione del punteggio 14 al suo elaborato avente n. 489, una agli atti preordinati connessi e conseguenziali;

Giustizia amministrativa202601529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della XV Sottocommissione della Corte di Appello di Napoli che ha giudicato non idonea la candidata alla prova scritta dell'esame di abilitazione forense, attribuendole il punteggio di 14

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale del 16 febbraio 2026 limitatamente alla valutazione di non idoneità della prova scritta dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, relativa all'elaborato n. 489 e valutata con il punteggio di 14, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni dedotte necessitano di un approfondimento pieno nella fase di merito e non sono compatibili con la cognizione sommaria cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo allo stato impossibile una delibazione positiva sulla sussistenza del fumus boni iuris. Il Collegio ha osservato che le questioni dedotte richiedono l'approfondimento pieno proprio della fase di merito e non possono essere adeguatamente definite mediante la cognizione sommaria cautelare. Non risultano adottate statuizioni definitive sulla legittimità del verbale impugnato. È stata fissata l'udienza pubblica del 21 dicembre 2026 per la trattazione del merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di una delibazione positiva del fumus boni juris; in assenza di tale presupposto, la sospensione è stata respinta.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte contro un provvedimento amministrativo richiedono un approfondimento pieno incompatibile con la cognizione sommaria cautelare e non è possibile formulare una delibazione positiva sul fumus boni juris, la domanda di sospensione deve essere respinta, senza anticipare la decisione sul merito.
  • Il rigetto della domanda cautelare fondato sull'insufficienza della delibazione sommaria del fumus boni juris non definisce la controversia sulla legittimità dell'atto impugnato, che deve essere esaminata nella successiva fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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