Cassazione Civile, Sentenza n. 8407/2020 del 30/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate notificava al socio di una società in nome collettivo, per l’anno d’imposta 1994, avvisi di accertamento relativi ai redditi di partecipazione, dopo avere rilevato maggiori ricavi della società, attiva nella vendita di oreficeria. Dopo una precedente vicenda processuale conclusasi con l’annullamento delle decisioni di merito per mancata partecipazione della società al giudizio, in sede di riassunzione la CTP accoglieva parzialmente il ricorso. La CTR della Toscana, con la sentenza impugnata, accoglieva in parte l’appello dell’Ufficio e rigettava l’appello incidentale del contribuente. Riteneva che i movimenti bancari intestati al contribuente fossero riferibili ai ricavi e ai costi sociali, valorizzando la sua partecipazione del 95%, l’assenza di altri redditi e la sostanziale corrispondenza tra ricavi societari dichiarati e reddito dichiarato dal socio; confermava inoltre la deduzione dei costi di produzione nella misura equitativa del 60%. Il contribuente proponeva quattro motivi: contestava l’attribuzione alla società dei movimenti bancari formalmente intestati a lui; censurava la motivazione e il ricorso all’equità per determinare i costi; denunciava l’omesso esame della documentazione; e sosteneva che la determinazione dell’utile dovesse considerare, oltre al costo dell’oro, manodopera e ulteriori costi di produzione e commercializzazione. L’Agenzia proponeva ricorso incidentale con due motivi: contestava l’esclusione di prelevamenti non giustificati e la deduzione dei costi al 60% senza prova specifica e documentale, nonché il ricorso all’equità in assenza di elementi probatori adeguati.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, poiché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale nella parte in cui censurava la determinazione equitativa dei costi, rilevando che la clausola equitativa non è applicabile. Ha accolto, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale: ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, la presunzione relativa derivante dai movimenti bancari può essere superata dal contribuente soltanto con prova specifica della destinazione delle operazioni a determinati beneficiari e della loro estraneità all’acquisizione di utili; non sono sufficienti un’altra presunzione semplice o affermazioni generiche. La CTR aveva determinato i costi deducibili equitativamente, senza attenersi a tali principi. Il secondo motivo incidentale è rimasto assorbito. La Corte ha accolto entrambi i ricorsi per quanto di ragione, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973
Su tale tema, l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 7813/2010 – Cass. n. 2432/2017) è consolidato nel ritenere che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non sia riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estenda alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, anche al medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, concernente l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, e che tale presunzione possa essere contrastata dal contribuente, solo adempiendo all’onere di dimostrare che sia i versamenti ed i prelievi sul conto corrente siano serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; infatti, posto che nella “subiecta materia” sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità (Cass. n. 25365/2007 – Cass. n. 1303.5/2012).
La presunzione relativa di maggior reddito desunta dai movimenti bancari si applica alla generalità dei contribuenti. Per superarla occorre provare in modo specifico la destinazione di versamenti e prelievi al pagamento di determinati beneficiari, anziché alla produzione di utili; non bastano una presunzione semplice o affermazioni generiche.
art. 38 D.P.R. n. 600/1973
Su tale tema, l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 7813/2010 – Cass. n. 2432/2017) è consolidato nel ritenere che la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, non sia riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estenda alla generalità dei contribuenti come è reso palese dal richiamo, operato dal citato D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, anche al medesimo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, concernente l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, e che tale presunzione possa essere contrastata dal contribuente, solo adempiendo all’onere di dimostrare che sia i versamenti ed i prelievi sul conto corrente siano serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; infatti, posto che nella “subiecta materia” sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità (Cass. n. 25365/2007 – Cass. n. 1303.5/2012).
Il richiamo all’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche conferma che la presunzione bancaria prevista dall’art. 32 non è circoscritta ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma opera nei confronti della generalità dei contribuenti.
art. 113 c.p.c.
Va, invece accolto il secondo motivo nella parte in cui censura il ricorso, operato dalla CTR per determinare i costi deducibili, con riferimento al criterio equitativo, posto che per giurisprudenza consolidata (Cass. n. 25365/2007) non può trovare applicazione la clausola equitativa.
La determinazione dei costi deducibili in materia di accertamento tributario non può essere affidata alla clausola generale dell’equità; la quantificazione deve rispettare le regole probatorie applicabili.
Massime di principio
- La presunzione legale relativa di maggior reddito ricavabile dalle risultanze dei conti bancari si applica alla generalità dei contribuenti, non soltanto ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
- Il contribuente che intenda superare la presunzione relativa ai movimenti bancari deve fornire una prova specifica che i versamenti e i prelievi siano stati destinati al pagamento di determinati beneficiari e non costituiscano acquisizione di utili; non sono sufficienti presunzioni semplici o affermazioni generiche.
- La determinazione dei costi deducibili non può fondarsi su un criterio equitativo in luogo della prova richiesta per superare la presunzione fiscale.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o sostituire il convincimento del giudice di merito con quello della parte; la scelta e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito, nei limiti del controllo consentito alla Cassazione.
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