Cassazione Civile, Ordinanza n. 28936/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione di un appartamento sito in Paternò, concesso per l'esercizio di attività di parrucchiera. Il locatore ha intimato sfratto per morosità e chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre al pagamento dei canoni non corrisposti; con distinto ricorso ha inoltre chiesto ingiunzione per il rimborso di utenze contrattualmente poste a carico della conduttrice. La conduttrice ha opposto entrambi i provvedimenti. Il Tribunale ha accolto le domande del locatore dichiarando la risoluzione del contratto, convalidando lo sfratto e rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione della conduttrice. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi, ma dalla sentenza emerge che il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché la sentenza d'appello era stata notificata via PEC al domiciliatario della ricorrente il 2 marzo 2018 e il ricorso per cassazione era stato notificato solo il 25 settembre 2018, oltre il termine breve di 60 giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare del resistente, rilevando che la sentenza d'appello, notificata via PEC il 2 marzo 2018 al procuratore domiciliatario della ricorrente, faceva decorrere il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione. Poiché il ricorso è stato notificato solo il 25 settembre 2018, quindi tardivamente, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare i tre motivi di merito. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
è richiamato come base per la trattazione in adunanza camerale del ricorso
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso
termine breve per impugnare
60 giorni dalla notifica della sentenza
la notificazione via PEC della sentenza d'appello ha fatto decorrere il termine breve; il ricorso proposto oltre tale termine è tardivo
termine lungo
non è applicabile quando la sentenza sia stata ritualmente notificata e il ricorrente deve rispettare il termine breve
Massime di principio
- La notificazione della sentenza d'appello al procuratore costituito domiciliatario, effettuata a mezzo PEC, fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla rituale notificazione della sentenza, esso è inammissibile per tardività.
- L'accoglimento dell'eccezione di tardività preclude l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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