Sentenza del 27/04/2016 n. 8321 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società chiedeva il rimborso dell'ulteriore 50% dell'IRPEG versata per il periodo 1986-1995, sostenendo di avere diritto all'esenzione totale prevista dalla L. n. 26 del 1986, art. 2, mediante il rinvio alle agevolazioni per le imprese operanti nel Mezzogiorno. Contestava inoltre che le precedenti domande di agevolazione non fossero riferibili all'intero 100% dell'imposta e riteneva inapplicabile o non decorso il termine di decadenza previsto per la richiesta di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che il rinvio previsto dalla L. n. 26 del 1986, art. 2, era di carattere mobile e poteva comprendere la successiva esenzione totale dell'IRPEG. Tuttavia, la precedente sentenza ormai definitiva aveva riconosciuto alla società soltanto la riduzione del 50%, formando giudicato su tale misura e impedendo di reinterpretare le precedenti istanze come richieste di esenzione totale. La domanda di rimborso presentata il 21 gennaio 2002 per l'ulteriore 50% è stata quindi ritenuta tardiva, perché proposta oltre il termine decadenziale di quarantotto mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 29 gennaio 1986, n. 26, art. 2
La disposizione, mediante il rinvio alla disciplina delle agevolazioni per il Mezzogiorno, consente l'applicazione delle agevolazioni IRPEG alle imprese operanti nelle province di Trieste e Gorizia. Il rinvio è stato interpretato come mobile, quindi automaticamente esteso alle successive modifiche della norma richiamata.
D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 105
La norma disciplina le agevolazioni IRPEG per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno e costituisce la disciplina richiamata dalla L. n. 26 del 1986.
Legge 1 marzo 1986, n. 64, art. 14
La disposizione ha sostituito la riduzione alla metà dell'IRPEG con l'esenzione totale. In virtù del rinvio mobile, tale modifica è stata ritenuta applicabile anche alle imprese interessate dalla L. n. 26 del 1986.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
La norma stabilisce il termine decadenziale di quarantotto mesi per presentare la domanda di rimborso delle imposte versate in eccesso. Nel caso concreto, il termine era già decorso quando la società ha presentato l'istanza nel 2002.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
È stato invocato dalla società per denunciare l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Massime di principio
- Quando una legge agevolativa rinvia a un'altra disciplina con finalità analoghe, il rinvio può essere interpretato come mobile e comprendere anche le successive modifiche della normativa richiamata, se coerenti con la finalità originaria.
- Il riconoscimento giudiziale definitivo di un'agevolazione in una determinata misura forma giudicato su quella misura e impedisce di reinterpretare successivamente le stesse domande come richieste di un beneficio più ampio.
- Per ottenere il rimborso di imposte versate in eccesso è necessario rispettare il termine decadenziale previsto dalla legge, anche quando il diritto sostanziale all'agevolazione venga successivamente riconosciuto.
- Una domanda di agevolazione e una domanda di rimborso possono avere oggetti diversi: il riconoscimento dell'agevolazione non implica automaticamente la tempestiva richiesta di restituzione delle somme già versate.
- Le istanze fiscali devono indicare con sufficiente chiarezza l'estensione quantitativa del beneficio richiesto; non è normalmente possibile ampliare retroattivamente l'oggetto di una domanda già definita da un giudicato.
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