Cassazione Penale, Sentenza n. 2096/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Galeotalanza impugna la conferma della condanna per associazione per delinquere finalizzata a truffe assicurative, deducendo plurime censure: (i) nullita' e mancanza di motivazione riguardo all'utilizzabilita' di testimonianze chiave (maresciallo Bettini, Antonella Rozza, Anna Covone e altri), (ii) manifesta illogicita' della motivazione circa la sua qualita' di promotore/organizzatore dell'associazione (contestando l'equidistanza del suo ruolo rispetto ad altri quali gli avvocati Malinconico e Ferrante), (iii) mancata motivazione sulla non applicazione della recidiva e violazione dell'art.99 c.p., e (iv) violazione dell'art.516 c.p.p. per presunta modifica della data di cessazione della condotta (la Corte territoriale avrebbe fissato la cessazione al 6/3/2009 pur avendo l'imputazione indicato 'fino a gennaio 2009 con condotta perdurante'). Altri motivi concernono l'accertamento della recidiva reiterata e specifica e la corrispondente quantificazione dell'aumento di pena.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art.516 c.p.p., confermando che l'imputazione 'aperta' consentiva di delimitare legittimamente la cessazione dell'attivita' al 6/3/2009. Tuttavia ha accolto il primo motivo del ricorso (omesso esame delle censure sull'utilizzabilita' delle prove/testimonianze) come fondato: la Corte d'appello si e' limitata ad affermazioni generiche senza rispondere puntualmente alle doglianze difensive, determinando un vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) c.p.p. Per questo la sentenza impugnata e' stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 516 c.p.p.
L'imputazione 'con condotta perdurante' e' una contestazione aperta; delimitare legittimamente nel giudizio di merito la data di cessazione dell'attivita' non costituisce modifica dell'imputazione e non viola il diritto di difesa se la delimitazione rientra nei limiti dell'accusa aperta.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
La Cassazione ha rilevato un vizio di motivazione per omesso esame di censure difensive relative all'utilizzabilita' di prove testimoniali, tale da giustificare l'annullamento con rinvio.
art. 195, comma 4 c.p.p.
Richiama il divieto di utilizzare in dibattimento il contenuto delle sommarie informazioni; la conformita' delle deposizioni rispetto a tale divieto e' stata oggetto di censura difensiva e non adeguatamente esaminata dalla Corte territoriale.
art. 99 c.p.
La determinazione della recidiva (semplice, reiterata o specifica) richiede motivazione adeguata e confronto con i precedenti; l'assenza di valutazione esaustiva puo' costituire motivo di impugnazione. Nella sentenza la questione e' stata sollevata ma non approfondita dalla Cassazione (motivi assorbiti dopo l'annullamento).
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato rispetto ai profili di vizio inerenti alla quantificazione della pena e all'applicazione degli istituti recidivi; la difesa aveva contestato l'aumento per recidiva oltre il cumulo delle pene pregresse.
Massime di principio
- Se la difesa contesta l'utilizzabilita' di prove fondamentali, la Corte d'appello deve esaminare e rispondere puntualmente alle specifiche censure; omissioni rilevanti possono determinare annullamento per vizio di motivazione.
- La formulazione 'condotta perdurante' nell'imputazione (contestazione aperta) consente al giudice di delimitare la durata concreta dell'attivita' in fase di decisione senza modificare l'imputazione, purche la delimitazione non ampli i termini dell'accusa originaria.
- L'applicazione della recidiva (semplice, reiterata o specifica) richiede chiara motivazione e confronto con i precedenti penali: se i precedenti sono remoti o di scarso spessore, il giudice deve spiegare il nesso e la ragionevolezza dell'aumento di pena.
- Questioni procedurali e di motivazione sono spesso decisive in Cassazione: un'annullamento per vizio di motivazione puo' rendere assorbite altre questioni sostanziali, che saranno rinnovate e decise nel nuovo giudizio di merito.
- In processi con molteplici testi e dichiarazioni, la parte che impugna deve indicare con precisione quali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili (e per quale ragione normativa) affinche' il giudice sia obbligato a fornire risposta dettagliata.
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