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Sentenza

Sentenza n. 13824/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’annullamento del provvedimento della Questura di Roma in data -OMISSIS- recante diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202305902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, fondato sulla sua condanna penale per un delitto ritenuto ostativo alla permanenza dello straniero e sintomatico di pericolosità sociale. Ha dedotto: falsa applicazione dell'art. 4 del d.lgs. 286/1998, sostenendo l'assenza di automatismi e la necessità di una valutazione globale della personalità; omessa istruttoria sulla situazione lavorativa e sulla condotta complessiva; violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, per la durata del procedimento oltre il termine previsto e per la mancata traduzione del preavviso di rigetto; difetto, carenza e contraddittorietà della motivazione, nonché eccesso di potere; contrasto con la direttiva 2004/38/CE e il regolamento 1612/68, assumendo che la sola condanna per rapina non fosse sufficiente senza un accertamento concreto dell'effettiva pericolosità per la sicurezza pubblica.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente e respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che il reato per il quale il ricorrente è stato condannato rientri tra quelli ostativi individuati dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998 anche mediante il richiamo ai delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi dell'art. 380 c.p.p.; per tali fattispecie il legislatore presume la minaccia per l'ordine pubblico e la pericolosità sociale. La Questura ha quindi legittimamente valorizzato la condanna e ha comunque valutato l'assenza di una convivenza con un nucleo familiare stabile, non emergendo elementi personali o familiari idonei a imporre una diversa ponderazione ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998. La motivazione è stata ritenuta non apodittica, poiché espone le ragioni per cui la condotta denota incapacità di adeguarsi alle leggi e pericolosità sociale. Il termine previsto dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 è ordinatorio: la sua inosservanza non rende illegittimo il provvedimento tardivo né consuma il potere amministrativo. La mancata traduzione del provvedimento o del preavviso non incide sulla validità dell'atto quando non abbia impedito la tempestiva impugnazione e l'esercizio pieno del diritto di difesa, configurando una mera irregolarità. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese di lite per euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Individua alcune fattispecie penali ostative all'ingresso e alla permanenza dello straniero, anche mediante il richiamo ai delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; per tali reati la pericolosità sociale e la minaccia all'ordine pubblico sono presunte dal legislatore.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

    Il diniego fondato su una fattispecie penale ostativa può richiedere una diversa ponderazione quando emergano effettivi e rilevanti vincoli familiari; nel caso concreto tali elementi non risultavano presenti.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. 286/1998

    Il termine per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è ordinatorio; la sua violazione non determina l'illegittimità dell'atto tardivo né l'esaurimento del potere di provvedere.

  • art. 380, comma 2, lett. f, c.p.p.

    Il richiamo alla fattispecie delittuosa per la quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza concorre a individuare i reati ostativi ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998.

  • artt. 7 ss. l. 241/1990

    Le garanzie partecipative non conducono all'annullamento dell'atto quando le irregolarità dedotte non abbiano inciso concretamente sulla difesa; la mancata traduzione è stata ritenuta ininfluente perché il ricorrente ha impugnato tempestivamente e svolto compiutamente le proprie difese.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente, nella sentenza semplificata, il richiamo a un precedente conforme, utilizzato dal TAR quale ulteriore conferma della soluzione adottata.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo del permesso di soggiorno può essere fondato su una condanna per un reato ricompreso tra le fattispecie ostative individuate dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. 286/1998, anche mediante il richiamo ai delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; per tali reati la minaccia all'ordine pubblico e la pericolosità sociale sono presunte dal legislatore.
  • In presenza di una fattispecie penale ostativa, l'eccezione all'automatismo del diniego è costituita dalla concreta esistenza di vincoli familiari effettivi e stabili, che impongono all'amministrazione la ponderazione tra la gravità della condotta e l'interesse dello straniero alla permanenza; in assenza di tali vincoli, non sono necessari ulteriori elementi favorevoli relativi alla situazione lavorativa o alla personalità.
  • Il termine previsto per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno dall'art. 5, comma 9, del d.lgs. 286/1998 ha natura ordinatoria: l'adozione tardiva del provvedimento non ne determina l'illegittimità e non consuma il potere dell'amministrazione di decidere.
  • La mancata traduzione dell'atto o del preavviso di rigetto nella lingua conosciuta dallo straniero non invalida il provvedimento quando l'omissione non abbia impedito la tempestiva impugnazione e l'esercizio pieno del diritto di difesa, configurando una mera irregolarità.
  • La motivazione del diniego è sufficiente quando individua la condanna penale rilevante e illustra il collegamento tra la condotta delittuosa, la pericolosità sociale e il rischio per la sicurezza pubblica, senza necessità di formule ulteriori o di un'istruttoria autonoma incompatibile con la presunzione legislativa applicabile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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