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Ordinanza

Ordinanza n. 1292/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 1565 del 28 novembre 2025 (notificata il 14 gennaio 2026), con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento: - delle deliberazioni della giunta del Comune di Lizzanello: a) n. 228 del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto: «Acquisizione al patrimonio comunale del "Palazzo-Casa Natale di Cosimo De Giorgi", con giardino pertinenziale e locali accessori. Richiesta contributo straordinario ai sensi dell'art. 41 della L.R 67/2017 per l'acquisto di detto compendio immobiliare. Indirizzi»; b) n. 73 del 28 aprile 2023, avente ad oggetto: «Complesso immobiliare "Palazzo-Casa Natale di Cosimo De Giorgi". Acquisizione al patrimonio comunale. Atto di indirizzo»; c) n. 76 del 12 maggio 2023, avente ad oggetto: «Complesso immobiliare "Palazzo-Casa natale di Cosimo De Giorgi". Acquisizione al patrimonio comunale. Approvazione relazione ex art. 12 della l.r. n. 3/2005 e s.m.i. e conferma atto di indirizzo di cui alla deliberazione G.C. n. 73/2023»; d) n. 44 del 23 marzo 2023; - della deliberazione del consiglio comunale di Lizzanello n. 19 del 4 agosto 2023 avente ad oggetto: «Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di "Casa museo Cosimo De Giorgi" con annessi laboratori culturali- complesso edilizio esistente alla via Cosimo De Giorgi e via Mazzini: approvazione in variante urbanistica, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità»; - delle note: a) del Comune di Lizzanello 28 dicembre 2022 prot. n. 17985 e 27 febbraio 2023 prot. n. 3112; b) della Regione Puglia 14 febbraio 2023 prot. n. 108/14/02/2023/0001887; - della determinazione del Comune di Lizzanello 13 luglio 2023 n. 580 R.G.-125 R.S. avente ad oggetto: «Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione di "Casa Museo Cosimo De Giorgi" con annessi laboratori culturali – Complesso edilizio esistente alla via C. De Giorgi e via Mazzini". Affidamento servizi tecnici per la Verifica Preliminare. Determina a contrarre e impegno di spesa».

Giustizia amministrativa202602263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 1565 del 28 novembre 2025, che aveva respinto il ricorso contro gli atti comunali di acquisizione al patrimonio, approvazione del progetto di fattibilità, variante urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dichiarazione di pubblica utilità e affidamento dei servizi tecnici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva respinto l'impugnazione degli atti adottati dal Comune di Lizzanello per la realizzazione della Casa museo Cosimo De Giorgi. Gli atti contestati comprendevano deliberazioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale, note comunali e regionali e una determinazione di affidamento di servizi tecnici. In particolare, il ricorso di primo grado riguardava l'acquisizione al patrimonio comunale del complesso immobiliare, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in variante urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. In appello è stata proposta, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza. Dalla presente ordinanza emerge esclusivamente che le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'irricevibilità dell'appello e che tale eccezione è stata ritenuta prima facie non superabile; il testo non espone gli specifici motivi di appello né le censure rivolte alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza del TAR. Ha ritenuto mancante il fumus boni iuris, poiché l'eccezione di irricevibilità dell'appello non appariva prima facie superabile. La questione è stata tuttavia riservata al necessario approfondimento nella fase di merito, sicché l'ordinanza non decide definitivamente sull'eventuale tardività o irricevibilità dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai sensi della disposizione richiamata; la misura è stata respinta per carenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza impugnata può essere negata quando l'eccezione di irricevibilità dell'appello non appare prima facie superabile, per mancanza del fumus boni iuris.
  • Il rigetto della domanda cautelare fondato sulla possibile irricevibilità dell'appello non comporta, se la questione richiede approfondimento, una definitiva pronuncia sull'irricevibilità, che resta riservata alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareTermini e notificazione del ricorsoLocalizzazione di opere e impiantiDichiarazione di pubblica utilità
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardività

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