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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23489/2022 del 27/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda una domanda di rivendicazione proposta da una parte per ottenere l'accertamento della proprietà di una porzione di giardino. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva confermato la decisione, respingendo il gravame dei convenuti. In cassazione i soccombenti hanno dedotto quattro censure: 1) improcedibilità della domanda di rivendicazione perché preceduta da un precedente giudizio tra le stesse parti avente ad oggetto, secondo loro, la medesima azione; 2) decadenza della controparte dal diritto di articolare istanze istruttorie, per mancata loro riproposizione entro il termine di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.; 3) mancato assolvimento della cd. probatio diabolica sulla proprietà del suolo; 4) omessa pronuncia sull'asserita inversione dell'onere della prova operata dal tribunale. La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure, precisando che il precedente giudizio aveva natura possessoria e non precludeva l'esercizio dell'azione petitoria; che le istanze istruttorie erano state già compiutamente formulate nell'atto di citazione, con possibilità di integrare solo i nominativi dei testi; e che, non essendo contestata l'originaria appartenenza dell'area a un comune dante causa, l'attrice doveva provare soltanto il proprio valido titolo derivativo, mentre la CTU aveva funzione meramente descrittiva e di individuazione grafica delle porzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha rigettato il ricorso. Ha respinto le doglianze sull'improcedibilità della domanda, sull'asserita decadenza istruttoria e sulla prova della proprietà, confermando la correttezza della decisione di merito. Ha inoltre dichiarato tardiva e quindi inammissibile la memoria depositata dal ricorrente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con condanna al pagamento delle spese liquidate e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    ex art. 703, quarto comma, c.p.c.

    La mancata richiesta di prosecuzione del giudizio di merito nel procedimento possessorio stabilizza solo la tutela possessoria e non impedisce il successivo esercizio dell'azione petitoria.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    art. 183, sesto comma, c.p.c.

    Le istanze istruttorie già compiutamente formulate nell'atto introduttivo non devono essere riproposte nei termini di cui al comma sesto; può essere successivamente integrata solo l'indicazione dei testimoni, se non già indicati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La stabilità dell'ordinanza conclusiva della fase sommaria del giudizio possessorio non produce effetti preclusivi rispetto a una successiva azione petitoria avente ad oggetto il medesimo bene.
  • Quando il convenuto in rivendicazione non contesta l'originaria appartenenza del bene a un comune dante causa, l'attore non è gravato della probatio diabolica dell'intera catena dei titoli, ma deve provare il proprio valido titolo di acquisto derivativo; se il convenuto deduce usucapione, rilevano la prova dell'appartenenza al dante causa in epoca anteriore all'inizio del possesso e la mancata interruzione del possesso utile da parte del convenuto.
  • Le istanze istruttorie, se già specificamente formulate nell'atto introduttivo, non sono soggette a decadenza per il solo fatto di non essere reiterate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.; la successiva integrazione può riguardare gli elementi non ancora indicati, come i nominativi dei testi.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire alla prova del diritto di proprietà quando la sua funzione sia soltanto descrittiva, grafica o di individuazione delle porzioni contese sulla base dei titoli già in atti.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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