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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01925/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (responsabile civile)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale occorso in Roma il 7 giugno 2013 tra una BMW e una Fiat Punto. Secondo la ricostruzione attorea, il conducente della Fiat, svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio, non avrebbe dato la precedenza tamponando la BMW, che riportava danni materiali. Il credito risarcitorio relativo ai danni al veicolo era stato ceduto da un erede del proprietario del mezzo al ricorrente, che agiva quindi per ottenere il risarcimento dei danni materiali quantificati in euro 6.500, oltre euro 800 per attività stragiudiziale. In primo grado la compagnia assicurativa eccepiva la prescrizione del diritto e il Giudice di Pace rigettava la domanda; il Tribunale confermava il rigetto dell’appello, ritenendo tempestivamente proposta l’eccezione di prescrizione e non idonea ai fini interruttivi una raccomandata prodotta dall’attore. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116, 2700 c.c. e delle norme sulle querela di falso/disconoscimento, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ignorato una raccomandata del 30.1.2015 ricevuta il 5.2.2015, che sarebbe stata idonea a interrompere la prescrizione; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per la contraddittorietà della motivazione circa la mancata considerazione della querela di falso e del disconoscimento; 3) omesso esame di un fatto decisivo, poiché il Tribunale avrebbe arrestato l’esame alla questione preliminare della prescrizione senza vagliare il merito. La Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili: il primo perché non aderente alla ratio decidendi e perché le censure su artt. 2697, 115, 116 e 2700 c.c. non colpivano la reale motivazione del Tribunale; il secondo perché precluso dalla doppia conforme e comunque formulato senza indicare un vero fatto storico omesso; il terzo perché privo di una censura percepibile e quindi un mero "non motivo". Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato anche alla somma di euro 700 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli ulteriori effetti sul contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso l’idoneità interruttiva della raccomandata prodotta e aveva posto a carico dell’attore l’onere di provare un atto interruttivo valido dopo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia. È stata inoltre applicata la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. con condanna del ricorrente a euro 700 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’ulteriore importo dovuto per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ribadisce che il vizio va dedotto solo se la regola di giudizio è stata applicata erroneamente.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non per questioni o argomentazioni; inoltre è precluso in caso di doppia conforme nei limiti applicabili.

  • art. 366, comma primo, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso deve contenere una censura specifica e percepibile rispetto alla sentenza impugnata; in mancanza il motivo è inammissibile come "non motivo".

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o ignora quelle introdotte, non quando valuta liberamente il materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce efficacia di prova legale a elementi che tale efficacia non hanno, o viceversa, non per una mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione ricorre quando l’onere probatorio è erroneamente ripartito tra le parti rispetto a fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso concreto l’onere di provare l’atto interruttivo gravava sul creditore dopo l’eccezione di prescrizione.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla fede privilegiata degli atti pubblici, ma ritenuto non pertinente rispetto alla reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la sanzione pecuniaria quale forma di abuso del processo, anche se gli intimati non hanno svolto difese.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la conformità tra proposta del consigliere e decisione finale può giustificare l’applicazione della sanzione di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quale base della trattazione in camera di consiglio dopo l’istanza del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità secondo i presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché ciò equivale alla mancata formulazione di un motivo specifico ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; se l’eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata, grava sul creditore l’onere di dimostrare l’atto interruttivo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per una semplice diversa valutazione delle prove, ma solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi privi di tale forza.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente denunciare questioni, argomentazioni o una pretesa illogicità della motivazione secondo formule previgenti.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando le decisioni di primo e secondo grado si fondano sulle stesse ragioni di fatto.
  • Se il giudizio di cassazione si definisce in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può essere applicata la sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c. quale presidio contro l’abuso del processo, anche in assenza di difese delle parti intimate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoRC auto
RamiProcesso civileResponsabilità civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

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