Cassazione Civile, Sentenza n. 26456/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'accertamento dell'esercizio di fatto di mansioni superiori (dirigente tecnico) rispetto al proprio profilo di assistente tecnico e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'Appello di Messina l'ha riformata rigettando la domanda perché ha ritenuto che, in base alla classificazione del personale e alla natura dei lavori affidati, le attività di progettazione e direzione lavori rientravano nei compiti dell'assistente tecnico abilitato e dunque non comportavano lo svolgimento di mansioni superiori. In Cassazione il ricorrente ha dedotto (i) ultravpetizione e omessa/insufficiente motivazione della Corte territoriale rispetto al giudicato del primo grado; (ii) violazione della legge regionale n.116/1980 (art.52) in tema di competenze professionali; (iii) violazione dell'art.52, comma 5, d.lgs. n.165/2001 e della disciplina sul riconoscimento del trattamento corrispondente a mansioni superiori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato la valutazione di merito della Corte d'Appello, secondo cui le mansioni svolte rientravano nelle competenze dell'assistente tecnico, posto che l'Amministrazione stessa aveva censurato in appello l'accertamento del primo giudice. Di conseguenza non sussisteva ultravpetizione e non erano provati gli altri vizî dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità (liquidate in euro 200,00 per esborsi e euro 5.000,00 per compensi) e resta eventualmente soggetto al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Citato in relazione al deposito di conclusioni scritte del Pubblico Ministero; non inciso sulla decisione di merito.
legge regionale n.116/1980, art.52
"norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei beni culturali in Sicilia"
La Corte ha ritenuto che, pur prevedendo competenze specifiche per figure come l'architetto nel restauro, la disciplina regionale non esclude che determinate attività di progettazione e direzione lavori possano rientrare nelle mansioni di un assistente tecnico abilitato, a seconda della natura e del valore dei lavori affidati.
d.lgs. n.165/2001, art.52 comma 5
Richiamato dal ricorrente in tema di riconoscimento del trattamento economico per mansioni superiori; la Corte ha ritenuto che non sia applicabile nel caso concreto perché le attività svolte non sono state considerate effettivamente superiori rispetto al profilo di inquadramento.
d.P.R. n.115/2002, art.13, co.1 quater e co.1 bis
Richiamato in relazione al contributo unificato; la Corte dà atto della possibilità di ulteriore versamento dovuto dal ricorrente per il contributo unificato, se previsto.
Massime di principio
- Il lavoratore che invoca il riconoscimento di mansioni superiori deve fornire prove chiare e specifiche dell'effettivo svolgimento, non bastano affermazioni generiche.
- Se la natura e il valore dei lavori rientrano nelle competenze ordinarie dell'ufficio e nel profilo professionale (es. assistente tecnico abilitato), non si configura automaticamente lo svolgimento di mansioni dirigenziali o superiori.
- La Corte d'appello può sindacare l'accertamento di fatto del primo giudice quando la parte resistente abbia impugnato quegli accertamenti; non sussiste ultravpetizione se la decisione d'appello risponde alle censure mosse dalle parti.
- Il richiamo a norme regionali o contrattuali che attribuiscono determinati compiti a particolari professionalità non è sufficiente, di per sé, a determinare il diritto a maggiori emolumenti se il concreto contenuto delle mansioni rimane compatibile con il proprio profilo di inquadramento.
- Imputare al giudice ultravpetizione richiede dimostrare che la Corte abbia deciso questioni non dedotte dalle parti; la semplice diversità di valutazione del merito non basta.
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