Cassazione Civile, Ordinanza n. 41294/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente pubblico aveva intimato precetto al ministero competente per ottenere il pagamento di differenze retributive, pari a euro 33.497,06, che assumeva dovute in forza di una precedente sentenza della Corte d'appello passata in giudicato, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello superiore B2 del contratto collettivo di comparto. Il ministero aveva proposto opposizione a precetto, accolta dalla Corte d'appello, che aveva annullato il precetto ritenendo: da un lato, che la sentenza posta a base dell'esecuzione fosse una condanna generica non idonea a costituire titolo esecutivo, per illiquidità del credito e impossibilità di integrare il titolo con elementi esterni; dall'altro, che il successivo riconoscimento, al dipendente, dello stipendio tabellare della qualifica superiore bastasse a escludere ogni ulteriore pretesa creditoria. Il ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul titolo esecutivo, sostenendo che il titolo giudiziale fosse integrabile con dati normativi e documentali del CCNL e del processo originario; 2) violazione delle norme processuali e del giudicato, deducendo che il tema dell'avvenuto pagamento fosse stato introdotto solo in appello come nova; 3) violazione del giudicato sostanziale, perché il riconoscimento dello stipendio tabellare nel 2010 non poteva cancellare arretrati dovuti sin dal 2000; 4) violazione delle norme su adempimento, pagamento e prova, perché il riconoscimento della qualifica non equivaleva di per sé a pagamento integrale delle differenze retributive. La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ma ha accolto il terzo e il quarto, cassando la sentenza impugnata con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi. Ha affermato che una condanna generica al pagamento di differenze retributive, per diventare titolo esecutivo idoneo a fondare il precetto, richiede una determinazione concreta del credito che non può essere ricavata automaticamente dai soli dati normativi del contratto collettivo, perché occorrono ulteriori elementi documentali e valutazioni sulle variabili del rapporto, come assenze, orario e somme già corrisposte. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che dal ricorso introduttivo dell'opposizione risultava già un riferimento alla documentazione allegata e che il ricorrente non aveva indicato in modo preciso quali atti e documenti avrebbero dimostrato il preteso nova in appello. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo: la Corte territoriale aveva erroneamente equiparato il riconoscimento, nel 2010, dello stipendio tabellare della qualifica superiore al pagamento integrale delle differenze retributive maturate dal 2000, senza accertare se quell'atto avesse incluso anche gli arretrati. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuale.
art. 1372 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione del titolo e degli effetti del rapporto regolato dal giudicato.
CCNL di comparto, tabella B, posizioni stipendiali
richiamato come fonte negoziale utile, in astratto, alla determinazione del trattamento economico, ma non sufficiente da sola a liquidare il credito esecutivamente.
art. 431 c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme sulla tutela esecutiva e sull'efficacia del titolo nel lavoro.
art. 474 c.p.c.
richiamato dal ricorrente quale norma sul titolo esecutivo, ma la Corte ha escluso che la sentenza di condanna generica fosse, nel caso concreto, idonea a fondare l'esecuzione per somma determinata.
art. 115 c.p.c.
invocato in relazione alla valutazione delle allegazioni e della documentazione sul pagamento; il motivo è stato però dichiarato inammissibile.
art. 414 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di contenuto del ricorso introduttivo e divieto di nuove domande o eccezioni.
art. 416 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma sulla tempestiva allegazione difensiva del convenuto.
art. 437 c.p.c.
richiamato a sostegno del divieto di nova in appello nel rito del lavoro.
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di giudicato interno ed efficacia del giudicato sostanziale.
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere che l'accertamento compiuto con sentenza passata in giudicato vincola le parti anche quanto ai suoi effetti economici dedotti.
art. 1218 c.c.
richiamato nel quarto motivo per contestare l'equiparazione tra riconoscimento della qualifica e pagamento dell'obbligazione pecuniaria.
art. 1199 c.c.
richiamato nel quarto motivo in tema di prova del pagamento e imputazione dell'adempimento.
art. 2697 c.c.
richiamato nel quarto motivo sull'onere della prova del pagamento e dell'estinzione del credito.
art. 380 bis c.p.c.
richiamato nel provvedimento per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Una sentenza di condanna generica al pagamento di differenze retributive non costituisce, di per sé sola, titolo esecutivo per una somma determinata quando la liquidazione richiede verifiche ulteriori non meramente aritmetiche e la considerazione di variabili concrete del rapporto di lavoro.
- L'integrazione extratestuale del titolo esecutivo è ammissibile solo se gli elementi del processo e i dati normativi o negoziali consentono di determinare con certezza il credito; non basta il richiamo astratto a una disciplina collettiva se mancano i documenti necessari a calcolare il dovuto e il percepito.
- Nel giudizio di opposizione a precetto, chi deduce che un tema sia stato introdotto per la prima volta in appello deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i documenti da cui risulterebbe il preteso nova; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Il riconoscimento di una qualifica o dello stipendio tabellare non equivale automaticamente al pagamento integrale degli arretrati maturati in periodi anteriori: per escludere residui crediti occorre accertare espressamente che l'atto satisfattivo comprenda anche le somme dovute ex tunc.
- In presenza di contestazione sull'estinzione del credito, il giudice deve verificare in concreto se l'obbligazione sia stata effettivamente adempiuta, non potendo desumerne l'avvenuto pagamento da una mera assimilazione tra attribuzione economica corrente e satisfazione di arretrati pregressi.
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