Cassazione Penale, Sentenza n. 26377/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia in carcere per il reato di traffico di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990). Il ricorrente denunciava: 1) insufficienza di gravi indizi, sostenendo che le intercettazioni e i pochi contatti (8 incontri in 3 mesi) non erano individualizzanti né corroborati da sequestri o pagamenti; 2) errata esclusione della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990, dato il modesto quantitativo presumibile e la mancanza di professionalità; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e scelta della misura, lamentando motivazione generica, mancata considerazione dei precedenti risalenti e della possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale che ha valorizzato una pluralità di elementi convergenti: appuntamenti concordati Catania-Agira, linguaggio criptico, conversazioni intercettate che collegavano gli incontri a rifornimenti (tra cui riferimento a 300 grammi), reazioni dei sodali successive agli incontri (malcontento per qualità della droga) e attività di spaccio immediatamente correlata. Ha affermato la legittimità di utilizzare la 'droga parlata' come elemento indiziario per misure cautelari purché valutata con rigore (art. 192 c.2 c.p.p.). Ha escluso la sussunzione nella fattispecie di lieve entità per il contesto associativo e per i quantitativi non ritenuti modesti. Ha confermato la necessità della custodia in carcere per il concreto pericolo di reiterazione, dato il modus operandi e i precedenti. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato quale riferimento per la partecipazione al reato (concorso di persone) nell'imputazione relativa al traffico di stupefacenti.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sul traffico e detenzione di stupefacenti: la Corte conferma che la qualificazione del fatto nella forma di lieve entità (comma 5) può essere esclusa anche senza sequestro diretto della sostanza qualora elementi indiretti consentano di ricavare un significativo dato ponderale e il contesto (es. rifornimento a un noto sodalizio) indichi finalità di larga immissione nel mercato.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di maggior rigore nella valutazione delle intercettazioni che costituiscono 'droga parlata'; la Corte ricorda che tali indizi sono utilizzabili per misure cautelari purché valutati con particolare attenzione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sul contenuto motivazionale della sintesi richiesta per il ricorso: richiamata nella parte descrittiva relativa alla sintesi dei motivi proposta dal difensore (procedura di cassazione).
Massime di principio
- Le intercettazioni riconducibili alla cosiddetta 'droga parlata' possono fondare misure cautelari se esistono elementi convergenti e una motivazione che mostri attenzione e rigore (art. 192 c.2 c.p.p.).
- Pochi incontri, da soli, non bastano; assumono valore probatorio se collegati temporalmente a conversazioni/intercettazioni che chiariscono l'oggetto degli incontri (es. riferimenti a rifornimenti, quantità, reazioni dei sodali).
- L'assenza di sequestro della sostanza non esclude la possibilità di escludere la lieve entità: è possibile una quantificazione indiretta tramite elementi certi (captazioni, contesto, destinatario della droga) per escludere l'applicabilità del comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990.
- Il giudizio di legittimità in sede di cassazione sulle misure cautelari è limitato alla verifica dell'adeguatezza e logicità della motivazione del giudice di merito, non al rinnovato accertamento dei fatti e della valutazione del merito probatorio.
- La misura cautelare custodiale può essere giustificata da rischio concreto di recidiva e dalla capacità organizzativa e professionale nel traffico (facilità a procurare ingenti quantitativi e operare fuori territorio), anche se i precedenti sono risalenti, se il complesso indiziario lo suggerisce.
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