Cassazione Penale, Sentenza n. 38947/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava gli arresti domiciliari per reati di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Il ricorrente, tramite difensore, deduceva in un unico motivo ex art. 606 lett. e) e lett. c) cod. proc. pen. la violazione degli artt. 309 comma 9 e 125 comma 3 cod. proc. pen. per manifesta illogicità e carenza della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per ciascuno dei tre episodi contestati. Sosteneva che la ricostruzione si fondasse esclusivamente su intercettazioni senza valutare le ragioni difensive secondo cui in occasione degli incontri avrebbe ricevuto un telefono e del denaro e non stupefacente; contestava inoltre la valutazione del rischio di reiterazione non avendo il Tribunale considerato la sua incensuratezza e l'occasionalità della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il perimetro del sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari, precisando che la Suprema Corte può verificare solo la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione e non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti o nella valutazione dell'attendibilità delle fonti. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la piattaforma probatoria descritta dal Tribunale (intercettazioni, dinamica degli incontri, elementi indiziari) e ha ritenuto irrilevanti le ricostruzioni difensive alternative perché non dimostrano una manifesta illogicità del provvedimento. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale in materia di stupefacenti che costituisce il titolo di reato per l'applicazione della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari fossero idonei a collegare il ricorrente a condotte di fornitura di cocaina
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente a sostegno di vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto che non risultasse violata e che la motivazione del giudice di merito non fosse manifestamente illogica
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Ulteriore richiamo procedurale relativo ai limiti del riesame/impugnazione; la Corte ha valutato che il gravame non avesse evidenziato un difetto di motivazione tale da integrare violazione della norma
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di reiterazione come esigenza cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza di tale pericolo nel caso concreto
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina i gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha ricordato che per le misure cautelari il criterio di valutazione è meno rigoroso rispetto al giudizio di merito e che il sindacato in cassazione è limitato a vizi di legge o manifesta illogicità della motivazione
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nel confronto fra standard probatorio per il giudizio di merito (comma 2: precisione e concordanza degli indizi) e quello per le misure cautelari: la Corte ha sottolineato che quest'ultimo non richiede gli stessi requisiti di precisione
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: interviene solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione, non per riconsiderare la valutazione probatoria dei fatti
- Per adottare una misura cautelare personale è sufficiente una piattaforma probatoria idonea a formare un giudizio di qualificata probabilità (gravi indizi), non lo stesso grado di certezza richiesto nel giudizio di merito
- Intercettazioni e elementi di contesto (incontri ripetuti, modalità di consegna, collegamenti con fornitori e corrieri) possono costituire base sufficiente per i gravi indizi se logicamente raccordati nella motivazione
- Una ricostruzione difensiva alternativa (es. che l'oggetto ricevuto fosse un telefono o denaro) non basta a disinnescare la misura se non dimostra la manifesta illogicità o l'insufficienza della motivazione del giudice
- Per contestare con successo una misura cautelare in Cassazione conviene denunciare vizi formali o argomentare la manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione piuttosto che proporre una diversa valutazione dei fatti
- Il rischio di reiterazione va valutato nel suo contesto: incensuratezza o occasionalità possono essere rilevanti, ma non sono decisivi se la valutazione motivata del giudice ritiene concreti elementi di pericolo
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