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Sentenza

Sentenza n. 2906/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202514468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitato all'estero)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 21 dicembre 2024 per il riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso deduceva, in sostanza, la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge e chiedeva la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente individuato nel Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'autorità competente a concludere il procedimento. Ha ritenuto applicabile l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, secondo cui il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell'esercizio del potere di tutela contro l'inerzia, ha inoltre nominato, per il caso di inutile decorso del termine, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero dovrà esaminare concretamente il percorso di studi e i titoli conseguiti in Spagna, valutando l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità, l'equivalenza della formazione e, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate. Il giudice non ha anticipato l'esito sostanziale della domanda di riconoscimento. Le spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Individua la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, competente nel procedimento considerato.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Fissa il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero; la sua scadenza senza provvedimento determina il silenzio-inadempimento.

  • d.lgs. 15/2016

    Modifica il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine e di predisporre la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate nella valutazione dell'equivalenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

  • direttiva 2005/36/CE

    Impone di valutare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro considerando il complesso delle competenze, conoscenze e capacità acquisite.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante all'insegnamento conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve adottare un provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; la scadenza del termine senza decisione integra silenzio-inadempimento.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità e il rilevante numero delle istanze rendano necessario un termine operativo adeguato.
  • La decisione giudiziale sul silenzio impone all'Amministrazione di esaminare concretamente la posizione dell'interessato, senza predeterminare l'esito del procedimento di riconoscimento.
  • La valutazione di un titolo formativo conseguito in un altro Stato membro deve considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità della formazione non siano inferiori a quelli della formazione continua a tempo pieno.
  • L'autorità competente deve valutare l'equipollenza della formazione estera e, se necessario, adottare misure compensative proporzionate; deve inoltre verificare se il titolo e le esperienze professionali maturate nello Stato d'origine o nello Stato ospitante soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività professionale.
  • In caso di persistente inerzia dopo l'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per la conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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