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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16849/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di accertamento negativo del credito proposta da un utente nei confronti del Comune, relativa a canoni idrici per gli anni 2016 e 2017 e alla fattura n. 650 del 25 settembre 2020 per euro 594,00. Il giudice di pace aveva accolto la domanda ritenendo il credito estinto per prescrizione, applicando il termine biennale introdotto dalla l. n. 205/2017. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017, sostenendo che il termine biennale non potesse essere applicato a consumi idrici il cui corrispettivo era già divenuto esigibile prima del 1° gennaio 2020. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché la sentenza del giudice di pace era stata resa nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, contro la quale non è ammesso il ricorso per cassazione, ma solo l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., oltre alla revocazione per motivi ordinari. Inoltre, il ricorrente non aveva allegato e provato che la decisione riguardasse un rapporto contrattuale concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., circostanza che avrebbe potuto incidere sul regime delle impugnazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha affermato che, per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'unico rimedio ordinario è l'appello a motivi limitati previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., con la sola eccezione della revocazione per motivi ordinari. Poiché il ricorso per cassazione è stato proposto contro una sentenza non ricorribile per cassazione in base a tale regime, e poiché non era stata dimostrata la riconducibilità della controversia a un rapporto concluso mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 10, l. n. 205/2017

    art. 10 (rectius art. 1, comma 10)

    La norma è richiamata dal ricorrente come fonte del termine di prescrizione biennale per i canoni idrici; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché arresta il ricorso per inammissibilità.

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    appello a motivi limitati

    Per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, salvo la revocazione per motivi ordinari.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non è esperibile contro la sentenza equitativa del giudice di pace per vizi diversi da quelli devolvibili con l'appello a motivi limitati; in particolare non è configurabile il ricorso ex n. 5.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve dedurre e comprovare in modo specifico i fatti processuali e sostanziali rilevanti; nella specie non è stato specificamente allegato il rapporto contrattuale con moduli o formulari.

  • art. 1342 c.c.

    La Corte osserva che il ricorrente non ha dedotto né provato che la controversia riguardasse contratti conclusi mediante moduli o formulari, elemento che avrebbe potuto assumere rilievo ai fini dell'impugnabilità.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    La sentenza equitativa del giudice di pace, essendo appellabile sia pure con motivi limitati, non rientra nell'ambito dei provvedimenti direttamente ricorribili per cassazione ai sensi del settimo comma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le sentenze del giudice di pace pronunciate nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria non sono direttamente ricorribili per cassazione: il rimedio ordinario è l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., con sola revocazione per i motivi ordinari.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando venga proposto avverso una sentenza non ricorribile in base al sistema delle impugnazioni, senza che ricorrano i presupposti eccezionali che consentono un diverso accesso al giudizio di legittimità.
  • Chi deduce in cassazione questioni che presuppongono la riconducibilità del rapporto a una particolare disciplina processuale deve allegare e provare specificamente i fatti costitutivi di tale disciplina; la mera affermazione non basta ai fini dell'ammissibilità.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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