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Sentenza

Sentenza n. 7044/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento, previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.: - della nota del Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, 9 agosto 2021 n. 20742, con la quale è stata disposta l’esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, ma priva del riconoscimento ministeriale; - della Comunicazione di Esclusione emessa dall’A.T. di Caltanissetta-Enna in data 22.07.2021, prot. n. 13377; - della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446; - nota dell’USP Caltanissetta_Enna del 9 agosto 2021, prot. n. 0014290; - dei singoli provvedimenti di esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi, di estremi ignoti, ancorché non comunicati, ma visibili nel sistema telematico del relativo USP; - dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall’Ufficio Scolastico di Caltanissetta-Enna; - per quanto di ragione dei Provvedimenti Ministeriali presupposti, e segnatamente: - Decreto Ministro dell’Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento; - Decreto Ministro dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente (doc.13); - la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento; - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell’ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all’estero, e conseguenti. PER IL RICONOSCIMENTO - del diritto della ricorrente all’inserimento nella I Fascia delle G.P.S. Sostegno e nella I fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l’Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell’art. 7, comma 4, lettera e) dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l’inserimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, in corso di riconoscimento”.

Giustizia amministrativa202110486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS di una candidata con titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e privo di riconoscimento ministeriale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato gli atti ministeriali e degli uffici scolastici territoriali che avevano disposto la sua esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, chiedendo anche il riconoscimento del diritto all’inserimento con riserva in ragione del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e dichiarato in corso di riconoscimento. In precedenza, il TAR Sicilia aveva declinato la propria competenza e indicato quale giudice competente il TAR Lazio. La ricorrente ha dedotto la violazione della Convenzione di Lisbona, della legge n. 148/2002, dell’art. 7, comma 4, lettera e), dell’O.M. n. 60/2020 e degli artt. 3, 24, 97, 103 e 113 Cost., nonché dell’art. 51 CEDU, lamentando inoltre eccesso di potere per violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento, nonché lesione del diritto all’avvio al lavoro e all’accesso al pubblico impiego. Le controinteressate hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo, poiché con un unico atto erano stati impugnati provvedimenti individuali adottati da diversi uffici scolastici e riferiti a domande antagoniste di inserimento in distinti ambiti provinciali. Nel merito, la ricorrente sosteneva che il titolo estero, essendo in corso di riconoscimento, avrebbe dovuto consentire l’inserimento con riserva. Il Ministero ha però documentato che non era pervenuta una valida istanza della ricorrente né la documentazione relativa al titolo, ma soltanto una PEC priva di firma, inviata da un soggetto che dichiarava di essere delegato alla trasmissione di un’istanza concernente un presunto titolo estero.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato nel merito. In rito, ha ritenuto insussistenti i requisiti del ricorso collettivo: l’identità del petitum e l’assenza di conflitto, anche potenziale, tra i ricorrenti. L’impugnazione riguardava infatti singole determinazioni individuali di esclusione adottate da diversi uffici scolastici, relative a domande autonome e tra loro antagoniste di inserimento nelle graduatorie provinciali; mancava quindi una connessione procedimentale o funzionale idonea a giustificare la proposizione cumulativa. Nel merito, il Collegio ha interpretato l’art. 7, comma 4, lettera e), dell’O.M. n. 60/2020 nel senso che l’inserimento con riserva presuppone la presentazione, entro il termine previsto, di una domanda valida e degli elementi essenziali relativi al titolo estero e alla richiesta di riconoscimento. Poiché il Ministero aveva documentato l’assenza di una valida istanza e della relativa documentazione, essendo stata ricevuta soltanto una PEC non firmata e priva degli elementi necessari, la ricorrente non possedeva i requisiti neppure per l’inserimento provvisorio con riserva. La nota ministeriale impugnata è stata quindi ritenuta immune dai vizi dedotti, senza necessità di fondare la decisione sugli esiti delle indagini sulla liceità dei titoli esteri. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Ha consentito la riassunzione del giudizio davanti al giudice indicato come competente dal TAR Sicilia.

  • art. 7, comma 4, lettera e), O.M. n. 60/2020

    Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara…i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

    L’inserimento con riserva richiede una domanda validamente presentata entro il termine e contenente gli elementi essenziali relativi al titolo estero e alla richiesta di riconoscimento; una comunicazione informale, non firmata e priva della documentazione necessaria non consente l’inserimento neppure provvisorio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato nella domanda cautelare della ricorrente per l’adozione di un provvedimento presidenziale, senza costituire oggetto della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali, l’identità del petitum e l’assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, tra i ricorrenti.
  • L’impugnazione cumulativa di provvedimenti individuali è eccezionalmente ammissibile solo quando tra gli atti sussista una connessione procedimentale o funzionale; tale connessione non ricorre se gli atti riguardano domande autonome e antagoniste di inserimento in graduatorie o procedure selettive riferite a diversi ambiti territoriali.
  • L’inserimento con riserva in una graduatoria sulla base di un titolo estero in corso di riconoscimento presuppone la presentazione, entro il termine previsto, di una domanda valida, sottoscritta e corredata degli elementi essenziali e della documentazione necessari a identificare il titolo e la richiesta di riconoscimento.
  • Una PEC priva di firma e inviata da un soggetto che dichiari genericamente di trasmettere una domanda, senza allegazione della documentazione relativa al titolo estero, non integra una valida istanza di inserimento con riserva e non attribuisce il diritto all’inclusione provvisoria in graduatoria.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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