Sentenza n. 2011/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, nomina del vincitore e diniego di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli atti della selezione, sostenendo: la violazione della disciplina ritenuta applicabile, degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell’art. 12 d.P.R. 487/1994, del bando e dei regolamenti universitari; la mancata attribuzione di punteggi numerici alle pubblicazioni; l’erronea valutazione comparativa delle proprie pubblicazioni, anche alla luce degli indicatori bibliometrici; la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione; la mancata valutazione di pubblicazioni e del premio “PhD Talent”; l’illegittima preminenza attribuita alla prova orale; l’insufficienza del preavviso e irregolarità nello svolgimento della prova orale. Con un ulteriore motivo ha censurato la nota con cui l’Ateneo aveva respinto l’istanza di autotutela. Nel corso del giudizio ha inoltre dedotto la mancata valutazione di un premio, senza proporre, secondo il Collegio, motivi aggiunti ove necessari.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla nota di diniego dell’autotutela, ritenendola diretta contro un atto meramente confermativo: l’Ateneo si era limitato a comunicare l’assenza dei presupposti per accogliere l’istanza, senza nuova istruttoria né autonoma motivazione. Ha rigettato il resto del ricorso. Ha ritenuto non applicabile la disciplina dell’art. 22-ter l. 240/2010 invocata dal ricorrente, poiché il bando riguardava una procedura per ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010, nel testo previgente alla l. 79/2022, e richiamava lo specifico regolamento dell’Ateneo per il reclutamento di ricercatori nell’ambito di progetti PNRR e PNC. Né il regolamento, né il bando, né il verbale n. 1 imponevano un punteggio numerico per le pubblicazioni; la valutazione discorsiva era stata comunque espressa in modo ampio. I criteri erano stati predeterminati dalla Commissione nel verbale n. 1 e non risultavano manifestamente illogici o irragionevoli. Tutte le dodici pubblicazioni presentate dal ricorrente, corrispondenti al limite massimo previsto dal bando, erano state valutate; anche il premio indicato nel curriculum risultava espressamente menzionato dalla Commissione. Le valutazioni tecniche sulle pubblicazioni non erano sindacabili nel merito dal giudice, non essendo emersi profili di illogicità o irragionevolezza. La valutazione della produzione del ricorrente come “di buon livello” era coerente con la discontinuità e il calo temporale rilevati, con la marginale congruenza di alcune pubblicazioni e con il carattere non dirimente degli indicatori bibliometrici. La prevalenza del controinteressato risultava inoltre da ulteriori elementi, tra cui la prova orale e i titoli. Il ridotto preavviso non costituiva, in sé, un parametro di illegittimità, e nel caso concreto vi era stato comunque un intervallo superiore a un mese tra la prima riunione della Commissione e la prova; lo svolgimento contestuale della discussione dei titoli, della produzione scientifica e della prova orale era previsto dal bando. Spese compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese per il Ministero non costituito.
Norme richiamate
art. 24, comma 3, lett. a), l. 240/2010
nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 79/2022 di conversione del d.l. n. 36/2022
La procedura era disciplinata dalla normativa sui ricercatori a tempo determinato richiamata dal bando, non dalla disciplina dell’art. 22-ter invocata dal ricorrente.
art. 22-ter l. 240/2010
La disciplina invocata dal ricorrente non è stata ritenuta applicabile alla selezione.
art. 8 del regolamento universitario per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato nell’ambito di progetti PNRR e PNC
la Commissione esprime un giudizio complessivo tenendo conto prevalentemente delle valutazioni delle pubblicazioni
La valutazione complessiva doveva considerare prevalentemente le pubblicazioni, senza che ciò imponesse l’attribuzione di un punteggio numerico.
art. 10 del bando
La valutazione delle pubblicazioni doveva essere comparativa e basata su criteri predeterminati; gli indicatori bibliografici costituivano uno degli elementi valutabili e non un parametro dirimente.
art. 11 del bando
La discussione pubblica dei titoli, della produzione scientifica e la prova orale potevano svolgersi contestualmente.
art. 3, comma 2, c.p.a.
il giudice e le parti devono redigere gli atti in maniera chiara e sintetica
La tecnica redazionale consistente in una rubrica seguita da un elenco di massime è stata ritenuta in frizione con i requisiti di chiarezza e sinteticità.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la censura sulla predeterminazione dei criteri, pur di dubbia ammissibilità, è stata comunque esaminata e respinta nel merito.
art. 134 c.p.a.
La controversia rientrava nel sindacato di legittimità e non nelle residuali ipotesi di giurisdizione amministrativa di merito.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente tra i parametri di legittimità, senza che il giudice ravvisasse una violazione.
art. 97 Cost.
Invocato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento, senza che fossero ravvisate violazioni.
artt. 1, 3, 6, 18, 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies l. 241/1990
Richiamati dal ricorrente soprattutto con riguardo al diniego di autotutela e ai vizi dell’azione amministrativa; le relative censure sono state dichiarate inammissibili o respinte.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Invocato dal ricorrente quale parametro della procedura selettiva, senza accertamento di una violazione.
Massime di principio
- Quando il bando individua espressamente la disciplina applicabile a una procedura selettiva per ricercatore a tempo determinato, la legittimità degli atti deve essere valutata alla luce di quella disciplina e del regolamento richiamato, non di una diversa normativa invocata dal candidato.
- L’attribuzione di un punteggio numerico alle pubblicazioni non è necessaria se né la normativa applicabile, né il regolamento, né il bando o i verbali della commissione la prevedono, purché la valutazione comparativa sia adeguatamente motivata in forma discorsiva.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni di selezione universitaria resta limitato alla verifica della logicità, ragionevolezza e coerenza dell’iter valutativo; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione in assenza di vizi manifesti.
- Gli indicatori bibliometrici, quando il bando li rimette alla discrezionalità della commissione e li colloca tra gli elementi di valutazione, non assumono automaticamente valore dirimente né impongono di preferire il candidato con l’indice quantitativamente più elevato.
- La nota con cui l’amministrazione, senza nuova istruttoria né autonoma motivazione, si limita a confermare l’esito di una precedente valutazione e a respingere un’istanza di autotutela è un atto meramente confermativo, normalmente privo di autonoma impugnabilità.
- L’avviso della prova orale serve a informare previamente i candidati della data della prova e non ad assicurare un più ampio tempo di preparazione; il ridotto preavviso, di per sé, non costituisce un parametro di illegittimità quando sia garantita la partecipazione e il bando disciplini le modalità della prova.
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