Cassazione Civile, Ordinanza n. 05569/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da rapporti familiari e da una vicenda edilizia e donativa articolata. Un soggetto aveva ricevuto dal padre un terreno con l'obbligo di costruire una scala di accesso ai piani superiori, scala che secondo gli attori sarebbe divenuta comune tra donante e donatario. In seguito il padre aveva donato al secondo figlio un fabbricato con i relativi lastrici solari; quest'ultimo aveva demolito e ricostruito l'immobile, realizzando una seconda rampa di scala interna alla propria abitazione. Gli attori sostenevano di essere comproprietari della scala o, comunque, dell'area di sedime e chiedevano l'apertura di un varco per accedere al ballatoio e ai volumi tecnici, oltre ai danni per il mancato godimento della cosa comune e per infiltrazioni nell'appartamento di una di loro. Il convenuto resisteva, negava la comproprietà, affermava di avere costruito lui la seconda rampa e chiedeva in via riconvenzionale l'usucapione della scala o della seconda rampa. I primi due gradi avevano respinto le domande degli attori e accolto l'usucapione della seconda rampa; in appello era stata anche dichiarata inammissibile, come mutatio libelli, la domanda fondata sulla proprietà del suolo sottostante. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle prove e omessa valutazione della documentazione; violazione degli artt. 1102 e 1117 c.c. sulla presunzione di comunione delle scale e dei pianerottoli; violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello qualificato come nuova la domanda basata sulla proprietà del suolo; violazione degli artt. 1158 e 1164 c.c. per l'accoglimento dell'usucapione della seconda rampa; violazione degli artt. 183 e 112 c.p.c. per avere ritenuto nuova anche la domanda risarcitoria sulle infiltrazioni; e, infine, erroneità del rigetto del risarcimento conseguente al mancato riconoscimento dei diritti sulla seconda rampa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Ha ritenuto errata la decisione di appello nella parte in cui aveva qualificato come domanda nuova, inammissibile, la domanda di accertamento della comproprietà della scala fondata sulla proprietà del suolo sottostante. Secondo la Corte, si trattava di una domanda relativa a un diritto reale autodeterminato, la cui identificazione dipende dal bene e dal petitum sostanziale, non dal titolo dedotto; pertanto era consentito articolare in corso di causa un diverso titolo giuridico, purché restasse ferma la medesima vicenda sostanziale. Sono stati invece ritenuti infondati il quinto motivo, sull'usucapione della seconda rampa, e inammissibili per difetto di interesse il sesto e il settimo motivo relativi ai danni, perché la conferma dell'usucapione della seconda rampa rendeva comunque irrilevante la censura. I primi tre motivi sono stati dichiarati assorbiti per effetto dell'accoglimento del quarto motivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato solo come parametro di censura sul travisamento delle prove e sulla valutazione del materiale istruttorio, senza accoglimento della doglianza in sé.
art. 116 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Evocato per censurare l'asserita pronuncia su domanda nuova e la dedotta omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
La modifica della domanda in memoria è consentita, anche quanto a petitum e causa petendi, se resta connessa alla medesima vicenda sostanziale e non lede il diritto di difesa avverso.
art. 1102 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in tema di uso delle parti comuni, ma la censura è stata assorbita.
art. 1117 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la presunzione di comunione delle scale; motivo assorbito.
art. 1158 c.c.
Richiamato per contestare l'usucapione della seconda rampa; la censura è stata ritenuta infondata perché mirava a una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 1164 c.c.
Richiamato insieme all'art. 1158 c.c. in tema di usucapione; doglianza respinta.
art. 934 c.c.
Richiamato nella motivazione come base del principio di accessione da riesaminare in sede di rinvio per la prima rampa.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per il deposito delle memorie in prossimità dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nei diritti reali autodeterminati, come la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la domanda è individuata dal bene e dal petitum sostanziale; il titolo dedotto in giudizio serve soltanto a provarne l'acquisto e può essere anche successivamente modificato senza integrare mutatio libelli, se la vicenda sostanziale resta la stessa.
- La modificazione della domanda ammessa dall'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. può riguardare anche petitum e causa petendi quando la domanda modificata sia connessa alla medesima vicenda sostanziale e sia compatibile o alternativamente collegata a quella originaria, senza pregiudizio per la difesa della controparte.
- Non sussiste novità della domanda né violazione dell'art. 112 c.p.c. se la parte, a fronte della medesima pretesa reale, deduce in corso di causa un diverso titolo di acquisto o un diverso fondamento giuridico della stessa situazione sostanziale.
- La censura di usucapione non può essere accolta in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge, miri a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, riservata al giudice di merito.
- Le domande risarcitorie dipendenti dall'accertamento del diritto principale possono essere travolte o rese inammissibili in difetto di interesse quando la questione pregiudiziale sul diritto reale sia definita in senso sfavorevole al ricorrente.
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