Sentenza n. 2089/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi Euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti fino all’effettivo pagamento. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha contestato il titolo esecutivo né dimostrato l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, espressamente ricompresa tra i titoli eseguibili mediante ottemperanza. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nel merito, ha rilevato il perdurante inadempimento del Ministero, che non aveva provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di pagamento; in applicazione dell’art. 2697 c.c., tale prova incombeva sull’amministrazione interessata a farli valere. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, anch’egli tenuto a provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e rientrando l’attività nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in Euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato emesse dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l’azione di ottemperanza è decennale; il TAR ne ha ritenuto rispettato il decorso nel caso concreto.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza richiamati dalla pronuncia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha ritenuto documentata la notificazione del titolo all’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo devono essere provati dalla parte che ha interesse a farli valere; nel caso concreto l’amministrazione non ha provato l’avvenuto pagamento.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per determinate ipotesi di ottemperanza, può essere applicata analogicamente alle ulteriori condanne al pagamento di somme di denaro quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina applicata analogicamente in tema di compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che contenga un obbligo giuridico a carico di una pubblica amministrazione.
- Quando l’amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non dimostra l’avvenuto adempimento, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato, applicando il principio per cui i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi intende avvalersene.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un funzionario del relativo ufficio.
- Quando il commissario ad acta è un dirigente dell’amministrazione debitrice, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo, in quanto rientrante nell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, mediante applicazione analogica della disciplina prevista per altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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