Cassazione Penale, Sentenza n. 06160/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso riguarda l'ordinanza del Tribunale di Lecco del 10/09/2025 che aveva annullato il decreto di sequestro probatorio del 18/06/2025 e disposto la restituzione della "copia forense" dei telefoni cellulari. Il pubblico ministero ha impugnato sostenendo (i) l'inammissibilità del riesame per carenza di interesse perché i dispositivi non erano stati materialmente sequestrati ma soltanto duplicati in sede di perquisizione, e (ii) un errore di qualificazione giuridica della condotta (ricondotta dal Tribunale all'illecito amministrativo di cui all'art. 316 ter, comma 2, mentre il PM prospettava la configurabilità di truffa aggravata e altri reati). La Corte ha esaminato le motivazioni del Tribunale: la polizia giudiziaria, contrariamente alle indicazioni, aveva estratto integralmente la memoria dei telefoni (acquisendo tutta la corrispondenza), invece di limitarsi ai dati temporali e ai messaggi attinenti al periodo d'interesse. La difesa aveva quindi interesse concreto e attuale a verificare la proporzionalità dell'acquisizione e la tutela della riservatezza delle comunicazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza della decisione del Tribunale di Lecco. In particolare: (i) è stata ritenuta fondata la valutazione del Tribunale sull'interesse concreto degli istanti a evitare l'acquisizione indiscriminata della memoria dei telefoni e sulla violazione del principio di proporzionalità; (ii) è stata ritenuta adeguata la ricostruzione giuridica del Tribunale che ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 316 ter, comma 2 (indebita percezione di pubbliche erogazioni, importo inferiore a euro 3.999,96), escludendo la truffa aggravata. Pertanto l'ordinanza impugnata non è stata annullata e la statuizione sulla restituzione della copia forense resta conforme alla motivazione del Tribunale.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 1, c.p.
Fattispecie della truffa aggravata: la Corte ha esaminato e ritenuto non sussistente la configurazione della truffa aggravata rispetto ai fatti, condividendo il Tribunale nel non qualificare il comportamento come truffa.
art. 640-bis c.p.
Richiamata dal ricorrente come possibile fattispecie alternativa; il Tribunale e la Corte non hanno ritenuto provata la configurazione del reato connesso alla frode informatica in relazione ai fatti valutati.
art. 316-ter c.p.
Il Tribunale ha qualificato la condotta come indebita percezione di pubbliche erogazioni (illecito amministrativo) ai sensi del secondo comma, ritenendo che la somma indebitamente percepita fosse inferiore a euro 3.999,96; la Corte ha ritenuto congrua tale qualificazione giuridica.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente nelle censure sulla motivazione del riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la decisione sul punto.
art. 568, comma 4 c.p.p.
Richiamato insieme ad altri profili procedurali relativi all'ammissibilità del riesame; la Corte ha ritenuto infondata la censura del PM.
art. 324 c.p.p.
Norma connessa alle impugnazioni e al riesame: invocata dal ricorrente, ma la Corte ha confermato la correttezza dell'operato del Tribunale di riesame.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti di impugnazione richiamati: il ricorso è stato formulato nei limiti indicati; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per le ragioni esposte.
art. 606, lett. b) c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e infondata sul merito della qualificazione del reato.
artt. 247 e 253 c.p.p.
Richiamati dal ricorrente in relazione alle modalità di acquisizione e trattamento dei dati; la Corte ha valutato che il Tribunale ha considerato correttamente le modalità di estrazione integrale della memoria e il principio di proporzionalità.
Massime di principio
- La richiesta di riesame è ammissibile anche quando i dispositivi risultino restituiti dopo l'estrazione di una "copia forense": l'interessato ha interesse concreto e attuale a contestare l'acquisizione integrale dei dati e la proporzionalità del mezzo di ricerca della prova.
- Se, durante la perquisizione, gli operatori estraggono la memoria integrale dei telefoni anziché limitarsi ai dati pertinenti al periodo e alla finalità indicati dal PM, sussiste un'ingiustificata compressione della riservatezza che può giustificare la restituzione della copia forense.
- Lo smartphone, per sua natura, contiene informazioni personali e riservate: l'acquisizione integrale richiede un rigoroso rispetto del principio di proporzionalità e di limitazione temporale/oggettiva dei dati acquisiti.
- La qualificazione della fattispecie (truffa vs. indebita percezione di pubbliche erogazioni) può essere rimessa al giudice del riesame; la differenza pratica spesso dipende dall'ammontare e dal ruolo dell'ente erogatore (se questi è stato indotto in errore o ha semplicemente preso atto di autocertificazioni).
- Il pubblico ministero deve indicare chiaramente l'oggetto e i limiti della acquisizione dei dati e vigilare che la polizia giudiziaria esegua l'estrazione in modo non indiscriminato; l'inosservanza di tali limiti può rendere illegittima l'acquisizione integrale.
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