Cassazione Penale, Sentenza n. 17020/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Fogato impugnava la conferma della condanna per appropriazione indebita aggravata continuata (pena: 1 anno e 6 mesi e risarcimenti alle parti civili). I motivi di ricorso includevano: 1) nullità per omissione dell'elenco allegato all'imputazione (art. 546 c.p.p.), con pretesa compromissione del diritto di difesa data l'ampia durata temporale dei fatti; 2) vizio di computo della prescrizione per pluralità di fatti in continuazione (richiamando artt. 157, 158 e 161, comma 2 c.p.p.), con richiesta che fossero dichiarati estinti per prescrizione i fatti anteriori a determinate date; 3) carenza di motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena; 4) insufficiente e illogica motivazione circa la determinazione del risarcimento del danno richiesto dalle parti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: il primo motivo è stato dichiarato tardivo e quindi inammissibile perché non dedotto in appello; il secondo motivo è stato accolto limitatamente: la prescrizione è stata dichiarata intervenuta per i fatti commessi fino al 27/07/2014 (quindi annullamento senza rinvio di quella parte della sentenza); il terzo motivo (sospensione condizionale) è stato rigettato come infondato poiché la richiesta era generica e la recidiva dichiarata risultava ostativa; il quarto motivo relativo al risarcimento è stato ritenuto aspecifico e manifestamente infondato, essendo le statuizioni civili definitive per mancata impugnazione in appello. Conseguenze pratiche: annullamento senza rinvio limitato ai reati estinti per prescrizione (fino al 27/07/2014), rigetto del resto del ricorso, rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia per la rideterminazione della pena e riserva sulla liquidazione delle spese delle parti civili.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
autorizza il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte prende atto che il procedimento è stato trattato in tal modo
art. 546 c.p.p.
norma che disciplina l'indicazione degli atti e la forma dell'imputazione; il ricorrente ha denunciato la nullità per mancanza dell'elenco allegato all'imputazione, ma la Corte ha ritenuto la censura tardiva e inammissibile
artt. 157, 158 e 161, comma 2, c.p.p.
richiamati in relazione al calcolo della prescrizione per fatti plurimi e per la continuazione: la Corte ha interpretato che, nei reati in continuazione, la prescrizione va calcolata con riguardo alle singole condotte e agli eventi interruttivi, non estendendo automaticamente il termine all'ultima condotta
art. 606, comma 3, c.p.p.
prevede l'inammissibilità in Cassazione delle questioni non prospettate in appello; la Corte ha dichiarato tardivo il primo motivo perché non sollevato in appello
art. 609, comma 1 e comma 2, c.p.p.
delimitano i poteri di cognizione del giudice di legittimità ai motivi di ricorso; la Corte li ha richiamati per motivare l'inammissibilità delle questioni non discusse in appello
art. 581, comma 1, lett. c) e art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
richiedono l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto nel ricorso; la Corte insiste sul requisito di specificità per delimitare l'oggetto del giudizio di legittimità
art. 83, D.L. n. 18/2020
riferimento alla sospensione del corso della prescrizione introdotta dal D.L. 18/2020: considerata dalla Corte per il calcolo dei termini e per valutare le interruzioni/sospensioni della prescrizione
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna)
giurisprudenza di riferimento utilizzata per il computo della durata massima della prescrizione in presenza di interruzioni/sospensioni
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere dedotte questioni che non siano state prospettate in appello: per evitare l'inammissibilità, sollevare in appello tutti i profili che si intendono poi portare in cassazione.
- Nei reati in continuazione la prescrizione va calcolata avendo riguardo alle singole condotte e agli eventuali eventi interruttivi/sospensivi: non sempre il termine decorre dall'ultima azione contestata.
- Se parte civile non impugna la statuizione civile in appello, tali statuizioni diventano definitive e non sono più sindacabili in Cassazione con motivi generici.
- Una richiesta generica della sospensione condizionale della pena può essere ritenuta inammissibile o non meritevole di motivazione specifica da parte del giudice di merito; chi chiede il beneficio deve formulare argomenti e fatti a supporto.
- La Corte di Cassazione può annullare parzialmente la sentenza (per i capi estinti per prescrizione) senza rinvio quando l'accertamento comporta la declaratoria di estinzione per prescrizione limitata a determinati periodi; per il resto può rinviare la trattazione di profili residui a altro collegio per la rideterminazione della pena.
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