Cassazione Penale, Sentenza n. 37498/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90; il ricorrente censura, in termini generici e assertivi, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, chiedendo di fatto una rivalutazione della qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità perché la doglianza proposta esula dalle ragioni ammissibili in Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 448, comma 2-bis c.p.p.). La Corte ha ritenuto che la censura fosse generica e non consistesse in un errore manifesto di qualificazione giuridica (ovvero un errore immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento); contesto procedurale della sentenza impugnata.
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; la censura del ricorrente riguardava la qualificazione della condotta ai sensi del comma 5 della norma.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta alle ipotesi di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; la Corte ha applicato questa limitazione per dichiarare inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- Avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) la possibilità di ricorrere per cassazione per errata qualificazione giuridica è ammessa solo se sussiste un errore manifesto, ossia un'incompatibilità evidente e priva di ragionevole dubbio tra la qualificazione data e il capo di imputazione.
- Le doglianze generiche o richieste di semplice rivalutazione della condotta non sono ammissibili in Cassazione nel rito del patteggiamento; è necessario dimostrare con chiarezza e documentazione che la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto agli atti.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può dichiarare l'inammissibilità con procedura semplificata e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende).
- Per rendere ammissibile un ricorso simile, il difensore deve indicare punti specifici e immediatamente verificabili (estratti del capo di imputazione, riscontri probatori, contraddizioni materiali) che dimostrino l'errore manifesto nella scelta della norma applicata.
- Quando si contesta la qualificazione giuridica in tale contesto, è utile collegare la censura a profili di diritto positivo chiaramente violati o a contraddizioni formali nell'imputazione, piuttosto che a valutazioni di merito sulla portata della condotta.
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