Sentenza n. 4714/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 14 settembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 7 aprile 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 14 settembre 2021, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su plurimi elementi di carattere penale: una segnalazione del 2017 per lesioni personali e minaccia; una segnalazione del 2013 relativa a reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio, da cui era scaturito un procedimento penale; e un'ulteriore segnalazione del 2013 per lesioni personali. La ricorrente ha dedotto il difetto e l'illogicità della motivazione, lamentando che l'Amministrazione non avesse considerato l'esito assolutorio del procedimento penale principale e la risalenza nel tempo delle altre notizie di reato. Il Ministero aveva previamente comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, senza ricevere osservazioni. La ricorrente ha inoltre rappresentato la propria stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego anche a prescindere dall'esito assolutorio del procedimento penale principale, poiché restavano le ulteriori segnalazioni per lesioni personali e minaccia, idonee a evidenziare, secondo una valutazione complessiva, una tendenza all'aggressività e il ricorso a metodi violenti. Il giudice ha chiarito che, nel giudizio prognostico sulla concessione della cittadinanza, l'Amministrazione non deve valutare atomisticamente i singoli precedenti, ma può considerarne globalmente natura, periodicità, reiterazione e reciproca connessione, includendo anche situazioni di astratta pericolosità sociale e non soltanto fatti definitivamente accertati in sede penale. Ha ritenuto rilevante anche la dichiarazione non veritiera resa nella domanda circa la sussistenza degli addebiti, quale elemento idoneo a interrompere il rapporto fiduciario con le istituzioni e a dimostrare una non compiuta integrazione, anche a prescindere dalla configurabilità del reato di falso. La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti della regolare permanenza, non elementi sufficienti a superare i fattori ostativi. La residenza decennale richiesta dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è stata interpretata non solo quantitativamente, come durata minima, ma anche qualitativamente, quale periodo di osservazione durante il quale il richiedente deve dimostrare un comportamento privo di mende e adesione ai valori fondanti della comunità nazionale. Il conferimento della cittadinanza per naturalizzazione implica una valutazione di interesse pubblico e un giudizio prognostico sull'affidabilità futura del richiedente, in ragione della natura sovrana e tendenzialmente irrevocabile del conferimento. La ricorrente è stata condannata al pagamento di € 1.500,00 oltre accessori in favore del Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
"residenza legale da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica"
La naturalizzazione dello straniero residente da almeno dieci anni richiede non soltanto il requisito quantitativo della durata della residenza, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, della condotta e dell'integrazione nei valori della comunità nazionale.
art. 6 legge n. 91/1992
Le condanne per fatti puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni possono costituire ostacolo automatico all'acquisto della cittadinanza per matrimonio; tale riferimento è stato valorizzato come parametro, a fortiori, nella valutazione discrezionale della naturalizzazione.
art. 10-bis legge n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito all'interessata di presentare osservazioni, che non sono state depositate.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione non veritiera resa nell'istanza può giustificare la reiezione della domanda anche indipendentemente dall'accertamento del reato di falso, quale indice di inaffidabilità e di compromissione del rapporto fiduciario con l'Amministrazione.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
La regolare integrazione e il possesso dei requisiti necessari all'ingresso costituiscono condizioni ordinarie della permanenza dello straniero, non elementi di per sé sufficienti per ottenere la cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
La non pericolosità e le condizioni richieste per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno rappresentano prerequisiti ordinari, distinti dalla valutazione più intensa richiesta per la naturalizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La norma è stata applicata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate quale ulteriore base per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'Amministrazione esercita una valutazione discrezionale e prognostica sull'affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale, non limitata alla verifica formale della residenza decennale.
- Gli elementi di carattere penale rilevanti ai fini della naturalizzazione possono essere valutati globalmente, considerando natura, reiterazione, periodicità e reciproca connessione delle condotte; l'Amministrazione non è tenuta a esaminarli in modo atomistico.
- Il giudizio prognostico sulla naturalizzazione può fondarsi anche su segnalazioni e situazioni di astratta pericolosità sociale, e non soltanto su condanne penali definitive, purché gli elementi siano esplicitati e complessivamente idonei a sorreggere il giudizio di inaffidabilità.
- L'esito assolutorio di un procedimento penale non impone il rilascio della cittadinanza quando permangano ulteriori condotte o segnalazioni autonomamente valutabili come indicative di aggressività, inaffidabilità o mancata adesione ai valori della comunità nazionale.
- La dichiarazione non veritiera resa dal richiedente nella domanda di cittadinanza può costituire autonoma ragione di valutazione negativa, anche senza un definitivo accertamento del reato di falso, perché incide sul rapporto fiduciario con le istituzioni.
- La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità richiesta per il soggiorno regolare costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti della domanda di naturalizzazione, ma non bastano a neutralizzare elementi concreti di inaffidabilità.
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