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Sentenza

Sentenza n. 781/2026 - Salerno, Sezione 2

per l’accertamento - della formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria del 9 ottobre 2025; - dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso sull’istanza del 16 dicembre 2025, con la quale è stata richiesta al Comune di Siano di rilasciare l’attestazione del decorso dei termini di formazione del silenzio assenso; nonché per la declaratoria - di inefficacia della nota prot. n. 19192 datata 18 novembre 2025, inoltrata ai ricorrenti solo in data 18 dicembre 2025 e successivamente conosciuta; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato Antonietta Correale il 31 marzo 2026: per l’annullamento del provvedimento implicito di assenso edilizio, ove formatosi sulla domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 sull’istanza del 9 ottobre 2025, in uno a tutti gli atti del procedimento, se ed in quanto lesivi, non conosciuti, con ogni conseguenziale statuizione in ordine all’obbligo di irrogazione delle sanzioni ripristinatorie ai sensi dell’art. 36 bis, comma 6, D.P.R. n. 380/2001.

Giustizia amministrativa202600369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio dell'amministrazione sull'istanza di sanatoria edilizia e nota comunale relativa alla convocazione presso l'Ufficio tecnico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza del 9 ottobre 2025, presentata ai sensi degli artt. 37 e 36-bis del d.P.R. n. 380/2001 per regolarizzare modifiche ai prospetti, ai balconi, alla scala interna, alla copertura e agli abbaini dell'immobile di proprietà. Hanno inoltre domandato l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere sulla richiesta del 16 dicembre 2025 di rilascio dell'attestazione telematica relativa al decorso dei termini e alla formazione del silenzio assenso, nonché la declaratoria di inefficacia della nota comunale del 18 novembre 2025, trasmessa soltanto il 18 dicembre 2025, con cui erano stati invitati a presentarsi presso l'Ufficio tecnico per chiarimenti. I ricorrenti hanno sostenuto che il termine di 45 giorni previsto dall'art. 36-bis, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001 fosse decorso senza un provvedimento espresso e che la nota comunale non fosse idonea né a interrompere il termine né a evidenziare puntualmente le carenze istruttorie. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale per l'annullamento del titolo edilizio tacito, ove formatosi, deducendo l'assenza dei requisiti di ammissibilità e legittimazione dell'istanza, la mancanza della conformità urbanistica ed edilizia, l'incidenza delle opere su parti comuni e il pregiudizio per i diritti dei terzi. Ha inoltre sostenuto che il procedimento fosse ancora pendente e che ulteriori atti comunali avessero ritirato o annullato l'eventuale assenso implicito. I ricorrenti principali hanno eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso incidentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo che sull'istanza di sanatoria non si fosse formato il silenzio assenso. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, di regola, l'amministrazione edilizia valuta esclusivamente i profili amministrativi e il titolo è rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, i quali sono tutelabili davanti al giudice ordinario. Tuttavia, quando la carenza di legittimazione del richiedente e il contrasto tra comproprietari emergono oggettivamente dagli atti, l'amministrazione deve svolgere le verifiche minime necessarie e non può rilasciare il titolo se il richiedente non dimostra seriamente l'esclusività della propria posizione. Tale principio opera a maggior ragione per una sanatoria postuma. Nel caso concreto, la controinteressata aveva manifestato giudizialmente interessi contrapposti a quelli dei richiedenti, sicché mancava un requisito indefettibile per il rilascio del titolo: la legittimazione del soggetto istante. Per tale ragione il silenzio assenso era precluso. È stata respinta anche la domanda relativa all'obbligo di rilasciare l'attestazione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della l. n. 241/1990, poiché tale attestazione presuppone l'effettiva formazione di un silenzio assenso favorevole. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, perché diretto contro un provvedimento tacito di assenso mai formatosi. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e l'andamento complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • artt. 36 e 36-bis d.P.R. n. 380/2001

    termine di 45 giorni previsto dall'art. 36-bis, comma 6

    Il silenzio assenso sulla sanatoria non può formarsi quando manca un requisito indefettibile di legittimazione del richiedente.

  • art. 37 d.P.R. n. 380/2001

    istanza di sanatoria edilizia a norma del combinato disposto degli artt. 37 e 36 bis

    Richiamato quale base normativa dell'istanza di regolarizzazione edilizia presentata dai proprietari.

  • art. 20, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica e automatica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo

    L'obbligo di rilascio dell'attestazione telematica presuppone che si sia effettivamente formato un silenzio assenso favorevole; non sussiste quando il silenzio assenso è precluso dalla mancanza di un requisito sostanziale.

  • art. 1102 cod. civ.

    servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto

    I limiti civilistici all'uso della cosa comune e i diritti dei comproprietari sono normalmente tutelabili davanti al giudice ordinario, ma la conoscenza oggettiva del contrasto tra comproprietari impone all'amministrazione edilizia verifiche minime sulla legittimazione del richiedente.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Il silenzio assenso su un'istanza di sanatoria edilizia non può formarsi quando manca un requisito indefettibile di legittimazione del richiedente, anche se è decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento.
  • Quando dagli atti emerge oggettivamente la comproprietà del bene e il contrasto tra i contitolari, l'amministrazione edilizia deve svolgere le verifiche minime necessarie sulla legittimazione del richiedente e può negare il titolo se non risultano elementi seri a fondamento dell'esclusività della sua posizione.
  • La clausola di salvezza dei diritti dei terzi normalmente esonera l'amministrazione edilizia dall'accertare in modo approfondito la titolarità civilistica del bene; essa non consente tuttavia di ignorare una carenza di legittimazione manifesta e documentalmente evidente.
  • L'esigenza di verificare la legittimazione del richiedente assume particolare rilievo nelle sanatorie edilizie postume, poiché il comproprietario in dissenso non può essere privato delle garanzie partecipative connesse al procedimento e all'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.
  • L'attestazione telematica prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della l. n. 241/1990 deve essere rilasciata soltanto quando si sia effettivamente formato un silenzio assenso favorevole; non sussiste l'obbligo di attestazione se il silenzio assenso è giuridicamente precluso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoPartecipazione procedimentale

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