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Sentenza

Sentenza n. 15447/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202507799

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5222/2023, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera, all’inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni dal 1° maggio 2020, al pagamento di € 14.198,40 oltre accessori e all’adeguamento retributivo, con successivo passaggio alla fascia 21-27 anni dal 1° novembre 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5222/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero presso la sede reale il 3 agosto 2023. La pronuncia aveva disposto la ricostruzione della carriera computando i servizi pre-ruolo e di ruolo e supervalutando quelli prestati all’estero, l’inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni dal 1° maggio 2020, il riconoscimento di 18 anni e 10 mesi di anzianità utile al 1° settembre 2021, il pagamento di € 14.198,40 per differenze e arretrati oltre accessori e l’adeguamento della retribuzione, con passaggio alla fascia 21-27 anni dal 1° novembre 2023. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato. Dopo che il Ministero ha prodotto documentazione relativa ad alcuni adempimenti, la ricorrente ha precisato che non risultavano provati né il pagamento delle somme né l’adozione del nuovo decreto di ricostruzione della carriera. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali dell’ottemperanza, essendo stata notificata la sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Quanto all’esecuzione, ha affermato che il creditore può allegare l’inadempimento, mentre spetta all’Amministrazione provare l’esatto adempimento. Il Ministero non ha dimostrato né allegato l’estinzione delle obbligazioni: la mera emissione di mandati o ordini di pagamento non è sufficiente, occorrendo la comunicazione al creditore da parte della Tesoreria che lo ponga in condizione di riscuotere; inoltre, per la ricostruzione della carriera risultava soltanto avviato il procedimento, senza prova del suo positivo completamento. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni e il potere, se necessario, di sostituirsi anche alle amministrazioni inadempienti, compresa la Ragioneria Territoriale dello Stato. Non ha applicato una penalità di mora, considerate le peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio. Ha condannato il Ministero a rifondere le spese, liquidate in € 1.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 d.lgs. 104/2010

    Nel giudizio di ottemperanza, parte ricorrente può limitarsi ad allegare l’omessa esecuzione della sentenza da parte della Pubblica Amministrazione, mentre spetta a quest’ultima dimostrare di avervi esattamente provveduto: ciò in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore

    Nell’ottemperanza, il creditore deve allegare l’omessa esecuzione del giudicato; è l’Amministrazione debitrice a dover provare l’esatto adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.

    Per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione, il TAR verifica la notificazione del titolo presso la sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni prima della notificazione del ricorso.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    Non si ritiene di dover fissare un’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà versare per l’eventuale ulteriore inesecuzione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia, delle oscillazioni giurisprudenziali che si sono registrate nel corso della vicenda, oltre che delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica

    La penalità di mora per l’ulteriore inosservanza del giudicato non è automatica: il giudice può non disporla valutando le peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà concrete dell’adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. d), d.lgs. 104/2010

    Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto da parte ricorrente, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari nonché, se necessario, sostituendosi ad altre Amministrazioni inadempienti, compresa la Ragioneria Territoriale dello Stato.

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione del giudicato, attribuendogli i poteri necessari e, se occorre, la facoltà di sostituirsi ad altre amministrazioni inadempienti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve il proprio onere allegando la mancata esecuzione del giudicato; spetta all’Amministrazione dimostrare di avere adempiuto esattamente alle obbligazioni da esso derivanti.
  • La mera emissione di un mandato o di un ordine di pagamento non libera l’Amministrazione debitrice se il creditore non è stato informato dalla Tesoreria dell’emissione e posto in condizione di riscuotere la somma.
  • La prova dell’avvio degli adempimenti amministrativi necessari a eseguire il giudicato non equivale alla prova della loro conclusione: l’Amministrazione deve dimostrare il completamento dell’attività dovuta.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnargli un termine per l’esecuzione e attribuirgli, se necessario, il potere di sostituirsi ad altre amministrazioni inadempienti.
  • La penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza può essere omessa in considerazione delle peculiarità della controversia e delle difficoltà concrete dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

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