Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33781/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'appellante deduceva vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale (riferimento agli artt. 581 e 591 c.p.p.), sostenendo che la Corte di appello si sarebbe spinta a valutazioni di merito invece di limitarsi a verificare la specificità dell'appello. In sostanza, ribadiva la non punibilità ex art. 49 c.p. ritenendo il fatto un tentativo inidoneo, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale che aveva ritenuto integrato il reato di tentato furto osservato tramite videosorveglianza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che l'appello fosse privo di specificità estrinseca: il ricorrente si era limitato a riaffermare la propria tesi (non punibilità/ tentativo inidoneo) senza indicare, di fatto o di diritto, le ragioni per le quali la motivazione del primo giudice dovesse ritenersi errata. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui è inammissibile l'atto che contesta un punto senza spiegare le ragioni. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento al tentativo di reato, contestato nel capo d'imputazione (reato di cui agli artt. 56-624 c.p.).

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto, indicata come titolo di reato nel provvedimento di primo grado.

  • art. 49 cod. pen.

    Invocata dal ricorrente per sostenere la non punibilità (tesi che il fatto sarebbe stato un tentativo inidoneo); la Corte ha rilevato che tale invocazione è stata semplicemente ribadita senza motivare il contrasto con la decisione di primo grado.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di censura (vizi di motivazione), ma la Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità estrinseca e dunque manifestamente infondato.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di cassazione; la Corte non ha accolto la censura, rilevando l'assenza nella impugnazione di argomentazioni sufficienti per contestare la motivazione di primo grado.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la statuizione sulle spese e sulla sanzione pecuniaria a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Perché un appello sia ammissibile è necessario che i motivi siano specifici e non generici: non basta ribadire la propria tesi senza confrontarsi punto per punto con la motivazione del giudice di primo grado.
  • La Corte d'appello, nell'esame di ammissibilità, verifica la specificità estrinseca dei motivi; se manca questa specificità l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile senza entrare nel merito.
  • Se l'appellante contesta la valutazione probatoria del primo grado deve indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui la valutazione sarebbe viziata; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • In casi di furto tentato osservato tramite videosorveglianza, la giurisprudenza tende a ritenere integrato il tentativo; per contrastare questa valutazione occorre motivare specificamente la diversa interpretazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per cui è importante valutare la forza e la specificità dei motivi prima di impugnare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.