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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 190 - Comm. Trib. Prov. Brescia

Riclassificazione poste di bilancio - Amministrazione finanziaria - Rettifica - Impossibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il potere dell'Amministrazione finanziaria di modificare autonomamente le poste rilevate nel bilancio d'esercizio ai fini della determinazione del reddito imponibile. Secondo il principio richiamato, le risultanze del bilancio sono, in linea generale, immodificabili e possono essere disconosciute solo previa declaratoria giudiziale di nullità del bilancio. In via indiretta, l'Ufficio può rettificare il reddito d'impresa applicando l'art. 39, comma 2, lettera d), del d.P.R. 600/1973, ma esclusivamente quando le irregolarità formali delle scritture contabili siano talmente gravi, numerose e ripetute da rendere complessivamente inattendibile la contabilità.

La decisione

La pretesa di una rettifica meramente amministrativa delle poste di bilancio è stata ritenuta non ammissibile in assenza dei presupposti necessari. L'Amministrazione non può procedere a una libera riclassificazione delle poste contabili: deve prima essere accertata giudizialmente la nullità del bilancio oppure devono ricorrere le condizioni rigorose dell'accertamento induttivo previsto dall'art. 39, comma 2, lettera d), del d.P.R. 600/1973. L'esito è quindi favorevole al contribuente rispetto alla rettifica fondata sulla sola diversa valutazione delle poste di bilancio.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 2, lettera d), d.P.R. 600/1973

    le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica

    La norma consente l'accertamento induttivo solo quando le irregolarità contabili, considerate nel loro insieme, compromettono gravemente l'attendibilità della contabilità. Non è sufficiente una singola contestazione o una diversa interpretazione di una posta di bilancio.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria non può modificare liberamente le poste di bilancio sulla base di una propria diversa valutazione, se il bilancio non è stato previamente dichiarato nullo dall'autorità giudiziaria.
  • La rettifica del reddito può comunque avvenire in via indiretta mediante accertamento induttivo, ma solo quando le irregolarità contabili siano gravi, numerose, ripetute e complessivamente idonee a rendere inattendibili le scritture.
  • Una contestazione isolata, una mera irregolarità formale o una diversa riclassificazione contabile non sono normalmente sufficienti a giustificare il disconoscimento dell'intero impianto contabile.
  • In situazioni analoghe occorre verificare se l'Ufficio abbia contestato la validità complessiva della contabilità con elementi concreti oppure si sia limitato a sostituire la propria valutazione a quella risultante dal bilancio.

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