Ordinanza n. 525/2026 - Milano, Sezione 2
per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, pubblicata in data 17 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro provvedimenti comunali di irrogazione di sanzioni pecuniarie edilizie
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa, parte ricorrente nel giudizio definito dalla sentenza oggetto di correzione, ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto a pagina 8 della pronuncia. Nel periodo relativo alle contestazioni sulla misura delle sanzioni edilizie era stata utilizzata la parola “constato” anziché la parola corretta “contestato”. L’istante ha dedotto che si trattava di una svista formale, percepibile dal contesto della sentenza e non incidente sul contenuto sostanziale della decisione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., rilevando che l’errore materiale consiste in una fortuita divergenza tra il giudizio del collegio e la sua espressione letterale, riconoscibile ictu oculi senza complesse indagini sulla volontà del giudice. La sostituzione di “constato” con “contestato” non modifica il contenuto sostanziale della sentenza né il percorso logico-giuridico seguito, ma corregge un’inesattezza meramente formale e chiarificatrice. In assenza del formale consenso di tutte le parti costituite, la correzione è stata disposta con ordinanza collegiale. Nulla sulle spese; è stata ordinata alla Segreteria l’annotazione prevista dall’art. 86, comma 3, c.p.a., nonché l’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
La correzione può essere disposta con decreto in camera di consiglio in caso di consenso delle parti; in caso di dissenso, sulla domanda pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.
La correzione degli errori materiali della sentenza, in mancanza del consenso formale di tutte le parti costituite, deve essere disposta dal collegio con ordinanza in camera di consiglio. L’annotazione della correzione è curata dalla Segreteria ai sensi del comma 3.
art. 38, comma 1, d.P.R. 380/2001
La norma era richiamata nei provvedimenti sanzionatori oggetto del giudizio definito dalla sentenza corretta, ma non è stata oggetto di valutazione nella presente ordinanza.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La norma era richiamata nei provvedimenti sanzionatori oggetto del giudizio definito dalla sentenza corretta, ma non è stata oggetto di valutazione nella presente ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare la parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’errore materiale correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. consiste in una divergenza fortuita tra la decisione effettivamente assunta e la sua espressione letterale, derivante da svista o disattenzione redazionale e riconoscibile ictu oculi dal contesto dell’atto.
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile soltanto quando non incide sul contenuto sostanziale della decisione e non altera il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, limitandosi a rettificare un’inesattezza formale o chiarificatrice.
- In mancanza del consenso formale di tutte le parti costituite, la domanda di correzione di errore materiale deve essere decisa dal collegio con ordinanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a.
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