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Sentenza

Sentenza del 14/01/2016 n. 44 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Riscossione - Iscrizioni ipotecarie su immobili da parte di Equitalia Sud spa. (in data 23.01.2009 ed in data 18.03.2015) - Mancata informazione preventiva dell'intento di iscrivere le ipoteche così instaurando il necessario contraddittorio - Mancata notifica dell'avviso ex art. 50, co. 2, DPR 600/73 - Mancata notifica delle cartelle di pagamento - Iscrizione dell'ipoteca in forza dell'estratto del ruolo - Prescrizione quinquennale dei crediti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha contestato la legittimità delle iscrizioni ipotecarie, deducendo la mancata comunicazione preventiva dell'intenzione di iscrivere l'ipoteca e, per l'iscrizione del 2015, la violazione dell'art. 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973. Ha inoltre lamentato la mancata notifica dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973, la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l'iscrizione fondata sul solo estratto di ruolo e la prescrizione quinquennale dei crediti.

La decisione

La CTP ha annullato l'iscrizione ipotecaria del marzo 2015, ritenendo obbligatoria la preventiva comunicazione prevista dall'art. 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973, introdotto nel 2011. Ha invece mantenuto l'iscrizione del 2009: pur riconoscendo che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, anche prima della novella del 2011 doveva essere garantito un contraddittorio preventivo, la sentenza non ha annullato tale iscrizione. Ha escluso la necessità dell'avviso ex art. 50, comma 2, perché l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di esecuzione forzata. Ha ritenuto non dimostrata la contestazione relativa all'uso del solo estratto di ruolo e ha considerato non provata, al momento dell'iscrizione, la prescrizione dei crediti. La CTP ha inoltre precisato di non poter accertare la prescrizione sopravvenuta dopo l'iscrizione, trattandosi di questione diversa dalla validità dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • Art. 77, comma 2-bis, DPR 602/1973

    L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.

    Per le iscrizioni effettuate dopo l'entrata in vigore della norma, la comunicazione preventiva è obbligatoria e la sua omissione comporta l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.

  • Art. 50, comma 2, DPR 602/1973

    Prima di procedere all'esecuzione forzata, se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella, deve essere notificato un avviso contenente l'intimazione ad adempiere.

    L'avviso non è necessario per l'iscrizione ipotecaria, poiché quest'ultima non costituisce un atto dell'esecuzione forzata.

  • Art. 19, D.Lgs. 546/1992

    La giurisdizione tributaria riguarda l'impugnazione degli atti indicati dalla norma e non si estende, in via generale, ad azioni autonome di mero accertamento della prescrizione sopravvenuta; può rilevare l'impugnazione di un eventuale diniego dell'agente alla cancellazione.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenze n. 19667 e n. 19668 del 18 settembre 2014

    Anche prima dell'introduzione espressa dell'art. 77, comma 2-bis, il principio del contraddittorio imponeva, secondo la giurisprudenza richiamata, una comunicazione preventiva al contribuente prima dell'iscrizione ipotecaria.

  • Cassazione civile, Sez. VI-5, sentenza n. 23875 del 23 novembre 2015

    L'iscrizione ipotecaria non è atto di esecuzione forzata e non richiede quindi l'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973.

Massime di principio

  • Per le iscrizioni ipotecarie successive all'entrata in vigore dell'art. 77, comma 2-bis, del DPR 602/1973, l'agente della riscossione deve notificare previamente una comunicazione con un termine di trenta giorni per pagare; in mancanza, l'iscrizione è normalmente illegittima.
  • Anche per iscrizioni anteriori alla novella del 2011 può essere invocata la violazione del contraddittorio preventivo, sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Unite, ma l'esito dipende dalla concreta applicazione temporale e processuale di tale principio.
  • L'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973 riguarda l'esecuzione forzata e non è, di regola, un presupposto dell'iscrizione ipotecaria.
  • Gli estratti di ruolo, da soli, non dimostrano necessariamente l'avvenuta notificazione delle cartelle; l'agente deve fornire documentazione idonea delle notifiche.
  • La prescrizione deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento dell'atto impugnato. La prescrizione maturata successivamente può richiedere una distinta iniziativa, come la richiesta di cancellazione e l'eventuale impugnazione del diniego dell'agente della riscossione.
  • Chi contesta l'iscrizione per vizi documentali, come l'utilizzo del solo estratto di ruolo, deve allegare e provare concretamente il fatto contestato, non limitandosi a prospettarlo in termini ipotetici.

Testo integrale

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