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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16374/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) nei confronti del ricorrente per reati collegati a emissione di fatture per operazioni inesistenti (d.lgs. n. 74/2000) e riciclaggio. Il ricorrente ha dedotto: abuso di potere per omissione di comunicazione di altra ordinanza che avrebbe scagionato alcune società a lui ascritte; carenza e contraddittorietà della motivazione; errata applicazione della norma fiscale (art. 11 vs art. 8 d.lgs. n. 74/2000); mancanza dell'intento elusivo richiesto per la sottrazione al pagamento delle imposte; carenza di motivazione sul periculum in mora connesso al sequestro preventivo; non utilizzabilità delle proprie dichiarazioni per presunta "vulnerabilità psichica" al momento dell'interrogatorio. Ha inoltre prodotto motivi aggiunti richiamando violazioni procedurali (artt. 268, 293 e 178 c.p.p.) e documentazione di procedimenti distinti per dimostrare che la gestione era di terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. Ha richiamato il principio per cui il giudizio di cassazione non può esaminare elementi probatori sopravvenuti o non presenti nel fascicolo valutato dal giudice del merito, e non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione dei fatti e dell'attendibilità delle fonti. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito motivazione logico-giuridica adeguata, sulla base di dichiarazioni di indagati, ampia documentazione sequestrata che evidenziava sproporzione tra fatture emesse e ricevute e accertamenti di compatibilità fra risorse societarie e volume d'affari, idonei a sostenere l'ipotesi di società "cartiera" e gli indizi di reato. Ha inoltre osservato che il ricorso impugnava l'ordinanza personale ma non il decreto di sequestro preventivo. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; la decisione la inserisce tra le qualificazioni delle imputazioni senza cambiamenti interpretativi rilevanti

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in quanto norma sul concorso materiale fra più soggetti; utilizzato per qualificare la partecipazione ai reati contestati

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    La Corte conferma che le indagini e la qualificazione dei fatti vertevano su emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) e non sull'art. 11; la motivazione del Tribunale del riesame è considerata adeguata rispetto agli elementi probatori

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11

    Richiamato dalla difesa per contestare la tipizzazione degli atti come frode fiscale; la Corte osserva che l'imputazione principale rilevante è l'art. 8 e che la contestazione dell'applicazione normativa, senza rinnovata istruttoria, è aspecifica in sede di cassazione

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sul reato di riciclaggio (e sue fattispecie connesse); indicata tra le imputazioni a carico dell'indagato e ritenuta coerente con l'attività di fatturazione fittizia riscontrata

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato come riferimento formale per la ricapitolazione dei motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ha ammesso la ricostruzione dei motivi nei limiti previsti dalla norma

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'oggetto del controllo in Cassazione (errori in procedendo o in iudicando): la Corte ha escluso l'esame di fatti nuovi o la riconsiderazione della valutazione probatoria del giudice di merito

  • artt. 268, 293 e 178 c.p.p.

    Norme procedurali richiamate nei motivi aggiunti dalla difesa per denunciare presunte violazioni processuali; la Corte le ha ritenute connesse a documentazione sopravvenuta o a censure che non possono essere adeguatamente resistimate in cassazione

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato per l'effetto che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso travolge anche i motivi aggiunti: la Corte lo applica per escludere l'esame ulteriore

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende: la Corte la applica per imporre la pena pecuniaria di euro 3.000

  • art. 6 CEDU

    Invocato dalla difesa in relazione al diritto a un equo processo e alla possibile 'occultazione di una prova'; la Corte osserva che eventuali profili procedurali e prove sopravvenute non sono valutabili in cassazione se non erano nel fascicolo del giudice di merito

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette in sede di ricorso elementi probatori o documentazione sopravvenuta che non fosse nel fascicolo al momento della decisione impugnata: nuove produzioni devono essere proposte al giudice della cautela o al giudice di merito competente.
  • I motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione dei fatti o dell'attendibilità delle prove già esaminate dal giudice di merito sono "non consentiti" in cassazione; la Corte verifica la correttezza giuridica e la sussistenza di vizi logico-giuridici nella motivazione, non riesamina i fatti.
  • Una motivazione del giudice del riesame è adeguata quando richiama elementi probatori concreti (dichiarazioni di indagati, documentazione sequestrata, riscontri investigativi sul campo) che mostrino incongruità tra risorse societarie e volumi di affari, idonei a sostenere indizi gravi e concordanti.
  • La qualificazione giuridica dei fatti (es. art. 8 vs art. 11 d.lgs. n. 74/2000) va valutata con riferimento all'impianto probatorio: contestazioni meramente normative senza nuova istruttoria difensiva non superano l'esame di legittimità.
  • Le doglianze procedurali o di violazione di diritti (es. art. 6 CEDU) devono essere tempestivamente dedotte e supportate nel fascicolo del giudice del merito; altrimenti non sono valutabili dalla Cassazione.
  • L'impugnazione di una misura personale non implica automaticamente l'impugnazione di eventuali misure reali (sequestro): la parte deve specificare espressamente gli atti impugnati o perderà la possibilità di contestarli in Cassazione.

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