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Sentenza

Sentenza n. 326/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto Cat. 6F/2021/P. A. S./n.5421 emesso dal Questore di Reggio Calabria di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente tendente ad ottenere il rilascio della licenza del porto di fucile uso sportivo; - del silenzio-rigetto del Prefetto di Reggio Calabria serbato nei riguardi del ricorso gerarchico.

Giustizia amministrativa202200363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Reggio Calabria del rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo e silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della licenza di porto di fucile per uso sportivo e il silenzio-rigetto formatosi sul ricorso gerarchico. Il diniego era stato preceduto da un preavviso di rigetto motivato con le frequentazioni del richiedente con soggetti gravati da precedenti di polizia. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931, eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo l'assenza di condanne a suo carico e la natura sporadica dei controlli effettuati in compagnia di soggetti controindicati. Ha inoltre rappresentato che, almeno per alcuni soggetti, si sarebbe trattato di normali conoscenze connesse alla comune passione per gli animali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha distinto gli automatismi preclusivi derivanti dalle condanne previste dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1, del R.D. n. 773/1931 dal diverso potere valutativo fondato sull'affidabilità, sulla buona condotta e sull'assenza di rischio di abuso delle armi, previsto dagli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2. Secondo il Collegio, tale valutazione è espressione di discrezionalità amministrativa e può essere sindacata solo ab externo, in presenza di illogicità o irragionevolezza. Non è necessario che il comportamento rilevante abbia autonoma rilevanza penale né una specifica istruttoria sulla pericolosità sociale, essendo sufficiente un giudizio prognostico fondato anche su elementi indiziari. Nel caso concreto, le molteplici verifiche, alcune recenti, che avevano documentato la presenza del ricorrente in compagnia di soggetti controindicati costituivano un compendio istruttorio ritenuto ragionevole, coerente e adeguatamente motivato. È stata inoltre valorizzata la possibilità che l'arma potesse essere appresa da soggetti controindicati legati al richiedente da rapporti di frequentazione. Il TAR ha ricordato che non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e che la regola generale è il divieto di detenzione delle armi. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato; le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. n. 773/1931

    Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato determinate condanne e a chi non può provare la sua buona condotta.

    Il comma 1 disciplina ipotesi di diniego vincolato, mentre il comma 2 consente una valutazione discrezionale dell'affidabilità e della buona condotta del richiedente, anche in assenza delle condanne previste dalle ipotesi automatiche.

  • art. 43 R.D. n. 773/1931

    Non può essere conceduta la licenza di portare armi alle categorie di soggetti indicate dal comma 1. La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

    La norma consente di negare la licenza sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità e del rischio di abuso delle armi, distinta dagli automatismi derivanti dalle condanne elencate nel comma 1.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La causa è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato secondo il rito indicato nel provvedimento.

Massime di principio

  • Il rilascio del porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto soggettivo, poiché la regola generale è il divieto di detenzione delle armi e l'autorizzazione è subordinata a una valutazione dell'affidabilità del richiedente e dell'assenza di rischio di abuso.
  • Il diniego della licenza di porto d'armi può fondarsi, ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, del R.D. n. 773/1931, su una valutazione discrezionale della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente, anche quando non ricorrano le ipotesi di diniego automatico previste dagli artt. 11, comma 1, e 43, comma 1.
  • Nel procedimento per il rilascio del porto d'armi, l'amministrazione può fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità anche su elementi indiziari e su comportamenti privi di autonoma rilevanza penale; non è necessaria una specifica istruttoria diretta ad accertare la pericolosità sociale secondo parametri penalistici.
  • La frequentazione documentata e reiterata con soggetti controindicati può giustificare il diniego della licenza quando, secondo una valutazione complessiva ragionevole e coerente, faccia emergere un serio rischio di inaffidabilità o di abuso delle armi, anche per la possibilità che l'arma venga appresa da tali soggetti.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa di affidabilità ai fini del porto d'armi è esterno e riguarda l'eventuale illogicità, irragionevolezza, incoerenza o insufficienza motivazionale del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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