Ordinanza n. 2371/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Giudice di Pace di Agrigento, relativo a spese processuali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza al decreto ingiuntivo esecutivo n. 445/2025, depositato il 12 marzo 2025 e reso dal Giudice di Pace di Agrigento. Il credito trae origine dalla condanna alle spese contenuta nell’ordinanza cautelare del TAR Sicilia – Palermo, Sez. V, n. 634 del 27 novembre 2023. Poiché il titolo era stato notificato anche alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, il TAR aveva disposto un’istruttoria per accertare la data della dichiarazione di dissesto dell’ente, l’eventuale inserimento del credito nella massa passiva di competenza dell’Organo straordinario di liquidazione e, in caso affermativo, lo stato della procedura. Il Comune non si è costituito e non ha depositato la relazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha rilevato che l’ordinanza istruttoria n. 1497/2026 non era stata comunicata al Comune di Naro per un disguido della Segreteria. Di conseguenza, il termine di trenta giorni assegnato per il deposito della relazione e della documentazione non aveva iniziato a decorrere e l’inadempimento non era imputabile all’amministrazione resistente. Il Collegio ha quindi reiterato integralmente l’ordine istruttorio, assegnando al Comune di Naro un nuovo termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. La trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 10 novembre 2026; la Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza al ricorrente e al Comune, unitamente alla precedente ordinanza istruttoria.
Massime di principio
- Quando un termine processuale assegnato all’amministrazione per adempiere a un ordine istruttorio non decorre perché il provvedimento non è stato validamente comunicato per un disguido della Segreteria, il mancato deposito degli atti richiesti non può essere imputato all’amministrazione.
- In tal caso il giudice amministrativo può reiterare integralmente l’ordine istruttorio, assegnando un nuovo termine decorrente dalla comunicazione della nuova ordinanza, e rinviare la trattazione della causa.
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