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Sentenza

Sentenza n. 4367/2026 - Milano, Sezione 5

per l’ottemperanza della Sentenza n. 187/2025 pubbl. il 07/05/2025 RG n. 1194/2023 del Tribunale di Como, Sez. Lavoro, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202601904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24 e condannato il Ministero a renderla disponibile e a corrispondere i relativi importi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 187/2025 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 maggio 2025 e passata in giudicato. La decisione aveva accertato il diritto alla carta docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24, ordinando al Ministero di mettere a disposizione la carta e corrispondere i relativi importi. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo e chiesto che fossero adottati gli atti necessari a darvi integrale esecuzione. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento. Risultano documentati il passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarato l’inottemperanza del giudicato e ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla notificazione della decisione ad istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che interverrà su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico nei successivi 60 giorni. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice ordinario ha accertato il diritto di parte ricorrente a ottenere la “carta docente” di cui all'art. 1 comma 121 l. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24 e, per l’effetto, ha condannato l’Amministrazione resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente la carta docente per i suddetti anni e a corrispondere i relativi importi.

    La disposizione è richiamata quale fondamento del diritto alla carta docente già riconosciuto dal giudicato; il TAR ne ordina l’attuazione nei limiti e secondo il contenuto stabiliti dalla sentenza da eseguire.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    È stato altresì rispettato il termine dilatorio, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 di centoventi giorni (intercorrente tra la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e la notifica del ricorso).

    Il ricorso esecutivo è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo esecutivo e quella del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo e l’inadempimento dell’Amministrazione, e quest’ultima non contesta la mancata esecuzione.
  • Nel ricorso per l’esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può fissare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Non è dovuto compenso al commissario ad acta quando l’attività affidatagli rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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