Cassazione Penale, Ordinanza n. 05808/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata era una condanna pronunciata dalla Corte d'appello per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. I ricorrenti hanno proposto tre distinti ricorsi. I primi due ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, il vizio di motivazione quanto all'accertamento della responsabilità penale, sostenendo la mancanza di prova certa e chiedendo l'assoluzione. Un terzo ricorrente ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, lamentando inoltre l'assenza di adeguata motivazione sul punto. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero con la motivazione della sentenza di merito, che aveva dato conto in modo logico e puntuale del compendio probatorio e, quanto alle attenuanti, dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla responsabilità penale, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente e puntuale sulla base di un ampio compendio probatorio, evidenziando la genericità e infondatezza delle richieste assolutorie. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva correttamente valorizzato i precedenti penali del ricorrente e l'assenza di elementi positivi. Il secondo motivo del terzo ricorso è stato giudicato aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
È il reato oggetto della condanna confermata in sede di legittimità; la Corte non entra nel merito della tipicità, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito sulla responsabilità è logica, coerente e supportata da compendio probatorio.
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto immune da censure di legittimità quando il giudice di merito ha valorizzato i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione sulla responsabilità non sussiste quando la sentenza impugnata dia conto in modo logico, coerente e puntuale delle ragioni della decisione e del compendio probatorio, anche se la difesa ripropone una lettura alternativa dei fatti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in critiche generiche o nel mero dissenso rispetto alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva valorizzando elementi negativi quali i precedenti penali e l'assenza di circostanze positive idonee a giustificare un trattamento più favorevole.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando non prende posizione sulle argomentazioni effettivamente poste a base della decisione impugnata e non indica vizi argomentativi effettivi della motivazione.
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