Sentenza n. 29/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensiva - del decreto del 27.11.223, pubblicato il 29.11.2023 (n. -OMISSIS- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato la graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale - della graduatoria finale di merito dei candidati partecipanti alla riserva di posti di cui all''''art. 1, co. 1, lett. a) del bando di concorso, approvata con decreto del comandante Generale dell''''Arma dei Carabinieri del 22.11.2023, pubblicato il 29.11.2023 ((n. -OMISSIS- CC di prot.), nella parte in cui pregiudica l''''utile collocamento di parte ricorrente; - della determina di esclusione f.nr. -OMISSIS- di prot. datata 21 novembre 2023, con la quale il Direttore Generale del Comando Generale dell''''Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso ha disposto l''''esclusione del ricorrente dal “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri e graduatoria finale nella parte pregiudizievole per il candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente era stato escluso dal concorso per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri perché, al momento dell’esclusione, risultava destinatario di un decreto penale di condanna opposto, relativo a un delitto non colposo previsto dal Codice della strada. Deduceva, in primo luogo, la violazione della disciplina del bando e dell’art. 635, comma 1, lett. g-bis), del d.lgs. n. 66/2010, sostenendo che, in quanto militare e sottoposto a procedimento penale non definito con sentenza irrevocabile, avrebbe potuto partecipare se non era pendente nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Contestava inoltre il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei fatti, l’erronea valutazione dei presupposti, l’illogicità e irragionevolezza dell’esclusione, nonché la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, correttezza e buona fede. Con un secondo motivo sosteneva che l’amministrazione avesse applicato la disciplina del reclutamento nelle Forze armate anziché quella relativa all’immissione nel ruolo del servizio permanente. Dopo l’esclusione, il ricorrente aveva opposto il decreto penale ed era stato assolto con sentenza penale irrevocabile del 2 ottobre 2024, con formula piena per difetto degli elementi costitutivi del reato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che l’assoluzione irrevocabile e piena costituisse un evento risolutivo del rapporto controverso, idoneo a superare le originarie censure. L’esclusione fondata sulla pendenza dell’imputazione poteva essere giustificata, in astratto, dall’interesse pubblico a selezionare personale moralmente affidabile e a non addestrare soggetti potenzialmente responsabili di delitti non colposi; tuttavia, tale disciplina deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, limitando il sacrificio della presunzione di innocenza. Secondo il Collegio, il requisito ostativo dell’assenza di imputazioni è implicitamente sottoposto alla condizione risolutiva della successiva piena assoluzione. L’avveramento della condizione opera retroattivamente ed elimina la funzione protettiva dell’esclusione, imponendo all’amministrazione di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli e di ripristinare, per quanto possibile, le chance di carriera del candidato. Poiché il ricorrente aveva tempestivamente impugnato gli atti espulsivi e conseguenziali, il TAR ha annullato l’esclusione e la graduatoria nei limiti del suo interesse e ha dichiarato il dovere dell’amministrazione di restaurarlo nella posizione acquisita in base ai risultati concorsuali, con ogni effetto di legge. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.305, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 635, comma 1, lett. g-bis), d.lgs. n. 66/2010
La condizione relativa all’assenza di imputazioni per delitti non colposi può costituire requisito ostativo al reclutamento o alla conservazione dello status militare, ma deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato e, in caso di successiva piena assoluzione, non può continuare a giustificare gli effetti pregiudizievoli dell’esclusione.
art. 2, comma 4, lett. h), del bando di concorso
se militari ... nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione ... non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione
La disposizione è stata invocata dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità al concorso del militare sottoposto a procedimento penale non definito, in assenza di procedimento disciplinare in corso.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato tra i vizi dedotti con riferimento all’obbligo di motivazione dell’esclusione.
art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285/1992
Disposizione incriminatrice cui si riferiva il decreto penale di condanna opposto dal candidato e dal cui addebito egli è stato successivamente assolto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- La pendenza di un procedimento penale per delitto non colposo può essere prevista come requisito ostativo al reclutamento o alla conservazione dello status militare, in ragione dell’interesse pubblico alla selezione di personale moralmente affidabile e al buon andamento dell’amministrazione.
- La disciplina che attribuisce rilevanza ostativa alla mera imputazione deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, così da comprimere quanto meno possibile la presunzione di innocenza dell’interessato.
- Quando l’esclusione da una procedura concorsuale militare è fondata sulla pendenza di un’imputazione e interviene successivamente una piena assoluzione irrevocabile, il requisito ostativo deve ritenersi sottoposto a una condizione risolutiva implicita.
- L’accertamento definitivo dell’innocenza opera retroattivamente rispetto all’esclusione e impone all’amministrazione di rimuoverne le conseguenze pregiudizievoli, ripristinando per quanto possibile la posizione e le chance di carriera del candidato, qualora gli atti espulsivi siano stati tempestivamente impugnati.
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