Sentenza n. 5821/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR che aveva accertato il silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito in Romania e nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado la ricorrente aveva impugnato il silenzio serbato dal Ministero sull’istanza di riconoscimento, presentata tramite la piattaforma dedicata ai sensi della direttiva 2005/36/CE, del titolo conseguito in Romania ai fini dell’accesso alla classe di concorso A-34. Il TAR aveva ritenuto sussistente l’obbligo dell’amministrazione di provvedere ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 e aveva accertato il silenzio-inadempimento, disponendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e condannando il Ministero alle spese. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo che, già alla data dell’udienza di primo grado del 22 gennaio 2026, aveva adottato e depositato in giudizio il decreto di riconoscimento del titolo, previo svolgimento di misure compensative, ricevuto dalla ricorrente. Secondo l’appellante, l’omessa comunicazione di tale provvedimento al TAR aveva determinato l’ingiusta condanna dell’amministrazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato la sentenza di primo grado. Ha affermato che il decorso del termine di conclusione del procedimento non determina la consumazione del potere amministrativo: l’amministrazione conserva la facoltà di adottare un provvedimento espresso anche dopo l’instaurazione del giudizio contro il silenzio. Poiché il Ministero aveva provveduto sull’istanza, sebbene dopo la proposizione del ricorso, era venuto meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio e il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La sentenza appellata è stata pertanto riformata in tal senso. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina l’azione avverso il silenzio; la permanenza dell’interesse a tale azione viene meno quando l’amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
il presupposto sostanziale del silenzio-inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell’istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo
L’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso costituisce il presupposto sostanziale dell’azione contro il silenzio.
artt. 38 e 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sentenza è stata pronunciata nella forma prevista dalle disposizioni richiamate.
Direttiva 2005/36/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce il quadro normativo europeo richiamato per la presentazione dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato membro.
Massime di principio
- Il decorso del termine per la conclusione del procedimento non consuma il potere dell’amministrazione di adottare il provvedimento espresso dovuto.
- L’amministrazione può provvedere validamente sull’istanza anche dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio; quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa la pretesa azionata, il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione del provvedimento espresso richiesto priva il ricorrente dell’interesse alla decisione sull’inerzia, anche se il provvedimento è intervenuto dopo l’instaurazione del processo.
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