Sentenza del 13/04/2016 n. 6510 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Riscossione - Avviso di presa in carico di somme in dipendenza di avviso di accertamento non impugnato - Opponibilità - Non sussiste - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’avviso con cui l’agente della riscossione comunicava la presa in carico di somme derivanti da un avviso di accertamento non impugnato. La questione era se tale comunicazione fosse autonomamente impugnabile, eventualmente perché avente natura sostanzialmente impositiva. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso, gli importi o le date.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: l’avviso di presa in carico è una comunicazione meramente informativa, trasmessa al debitore con raccomandata semplice o posta elettronica, e non un atto autonomamente impugnabile né un nuovo atto impositivo. Non modifica né aggiunge elementi sull’an o sul quantum del debito. L’atto impugnabile era l’avviso di accertamento, che costituisce anche titolo esecutivo e che, secondo il testo, non era stato impugnato. Non sono indicati giudice, grado, spese o altre statuizioni.
Massime di principio
- Una comunicazione della riscossione che si limita a informare della presa in carico di somme, senza determinare o modificare la pretesa tributaria, non è autonomamente impugnabile.
- Per contestare l’esistenza o l’ammontare del debito occorre impugnare l’atto impositivo che fonda la riscossione, nei termini previsti; una successiva comunicazione meramente informativa non riapre la possibilità di contestarlo.
- La qualificazione dell’atto dipende dalla sua funzione e dal suo contenuto: la mera comunicazione della presa in carico non diventa un atto impositivo solo perché riferita a somme dovute.
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