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Sentenza

Sentenza n. 1607/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancata riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e collocato a riposo a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Ha sostenuto che tale disciplina si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. L'INPS ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in considerazione del prospetto di riliquidazione depositato in giudizio, ma ha comunque insistito sulla mancata liquidazione del TFS. La controversia ha riguardato anche la rilevanza del termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo e la sua eventuale natura decadenziale, nonché la compatibilità costituzionale dell'interpretazione estensiva del beneficio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando il diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali. Ha ritenuto correttamente instaurata la controversia nei confronti dell'INPS, quale ente obbligato alla corresponsione dell'indennità di buonuscita. Richiamando la giurisprudenza del CGARS e del Consiglio di Stato, ha affermato che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri, e che il beneficio rileva anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito ai sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile, non esclude né modifica il distinto beneficio previsto dall'art. 6-bis ai fini dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo è stato qualificato come onere funzionale alla decorrenza del pensionamento e non come termine decadenziale dal beneficio. Il TAR ha inoltre escluso profili di illegittimità costituzionale, valorizzando la natura retributiva, seppure differita, dell'indennità di buonuscita, la necessità di assicurare un trattamento omogeneo tra le diverse forze di polizia e la compatibilità dell'interpretazione con i principi di ragionevolezza e proporzionalità. La domanda di cessazione della materia del contendere è rimasta impregiudicata in relazione agli effetti dell'eventuale riliquidazione intervenuta nelle more; il dispositivo ha comunque definito il giudizio con l'accertamento del diritto. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento

    Il beneficio dei sei scatti si applica, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare collocato a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e il raggiungimento di 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387

    La disposizione conferma la perdurante applicabilità dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, ai fini del trattamento di fine rapporto.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]

    La norma riguarda i sei aumenti periodici ai fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il distinto regime di calcolo dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 2 l. n. 232/1990

    È richiamata in relazione al collocamento a riposo di chi abbia conseguito 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 36 Cost.

    Il principio di proporzionalità della retribuzione concorre a giustificare la commisurazione dell'indennità di buonuscita all'ultima retribuzione, trattandosi di retribuzione differita.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di ragionevolezza sostiene l'interpretazione estensiva della nozione di forza di polizia, evitando una disparità ingiustificata tra forze di polizia a ordinamento civile e militare.

  • art. 81, comma 3, Cost.

    Il principio di copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore e non impedisce al giudice di interpretare e applicare la disciplina vigente; la copertura è individuata nell'art. 1 del d.l. n. 387/1987.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello collocato a riposo a domanda dopo il compimento di 55 anni di età e il raggiungimento di 35 anni di servizio utile.
  • L'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 mantiene in vigore, per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, l'applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto; tale rinvio non può essere ristretto al solo personale delle forze di polizia a ordinamento civile.
  • I sei aumenti periodici previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, in quanto riferiti alla base pensionabile, non escludono né sostituiscono il distinto beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.
  • Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale dal beneficio dei sei scatti, ma costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento in quiescenza; in assenza di una previsione chiara, non può ricavarsi una decadenza per interpretazione.
  • L'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, pur assolvendo anche una funzione previdenziale, ha natura di retribuzione differita e deve essere interpretata in coerenza con il principio di proporzionalità della retribuzione e con l'esigenza di omogeneità del trattamento tra appartenenti alle diverse forze di polizia.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

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