Sentenza n. 1889/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato sulla istanza del 9 settembre 2025; e per l'accertamento dell'obbligo della Amministrazione di provvedere sulla ridetta istanza, avente ad oggetto -tra l'altro- il rilascio dell'apposita dichiarazione a firma del responsabile dello Sportello Unico dell'Immigrazione dalla quale risulti il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l'assunzione, ai fini della successiva richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, con espressa richiesta di convocazione presso gli Uffici della Prefettura, nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso alla suddetta inerzia, ove medio tempore intervenuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 9 settembre 2025 relativa alla convocazione presso lo Sportello Unico dell’Immigrazione, all’accertamento dell’indisponibilità del datore di lavoro e al rilascio della documentazione necessaria per chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia a seguito di un nulla osta all’assunzione, lamentava l’inerzia dell’Amministrazione sulla propria istanza del 9 settembre 2025, con la quale aveva chiesto la convocazione presso gli Uffici della Prefettura e il rilascio della dichiarazione attestante il venir meno della disponibilità del datore di lavoro a formalizzare l’assunzione, ai fini della successiva richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel corso del giudizio il Ministero dell’Interno ha dedotto di avere adottato, il 27 novembre 2025, un provvedimento espresso di revoca del nulla osta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse del ricorrente consiste nell’ottenere una formale manifestazione di volontà dell’Amministrazione, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, salvo il potere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa nei limiti previsti dall’art. 31, comma 3, c.p.a. La revoca del nulla osta ha costituito una manifestazione provvedimentale espressa idonea a chiudere la fattispecie procedimentale e, comunque, un atto ostativo alla definizione positiva del procedimento mediante sottoscrizione del contratto di soggiorno o rilascio del permesso per attesa occupazione. È stato quindi ritenuto soddisfatto l’interesse azionato contro l’inerzia, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione, diretta a ottenere una formale conclusione del procedimento.
art. 31, comma 3, c.p.a.
salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.
Rappresenta il limite alla regola secondo cui nel giudizio sul silenzio rileva l’interesse a ottenere una manifestazione espressa dell’Amministrazione, consentendo al giudice, nei casi previsti, di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare l’interesse azionato.
art. 2 l. 241/1990
obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti.
art. 97 Cost.
obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.)
È richiamato quale fondamento dei doveri di tempestività e di chiarezza dell’azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell’Amministrazione, l’interesse azionato consiste ordinariamente nell’ottenere una formale manifestazione di volontà provvedimentale, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, salvo il potere del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa nei casi previsti dall’art. 31, comma 3, c.p.a.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso che definisce il procedimento determina, di regola, il soddisfacimento dell’interesse tutelato con l’azione contro il silenzio e comporta la cessazione della materia del contendere, anche quando il provvedimento sia sfavorevole all’interessato.
- Nel giudizio contro il silenzio, un provvedimento sopravvenuto può soddisfare l’interesse alla conclusione espressa anche quando non esamini favorevolmente tutte le richieste formulate dall’istante, purché costituisca una manifestazione provvedimentale idonea a chiudere la fattispecie procedimentale e a definire la posizione amministrativa dell’interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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