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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13722/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto provata la diligenza del difensore (richiesta via PEC) e l'errata indicazione fornita dalla cancelleria, nonché il cambiamento di collegio. Per tali ragioni ha constatato la violazione delle norme sulla partecipazione e notifica delle udienze e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il processo per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Napoli.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione delle norme sulla partecipazione alle udienze: la difesa lamenta di non aver potuto partecipare all'udienza conclusiva celebrata il 4/2/2021 perché non avvisata del rinvio disposto fuori udienza. Dopo rinvii disposti per trasferimento degli uffici e per emergenza COVID-19, il difensore aveva chiesto via PEC alla cancelleria notizie sulla data di trattazione e aveva ricevuto un'indicazione errata (udienza fissata per il 18/10/2021). Inoltre la trattazione si è svolta davanti a un collegio diverso da quello indicato in origine. Si censura la violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen. comma 1 n. 7

    Norma che definisce il reato per cui l'imputato era stato condannato (furto aggravato); indicata come fatto-reato oggetto del giudizio penale

  • art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina le ipotesi di mancata partecipazione dell'imputato per difetto di notifica dell'atto processuale; la Corte ha ritenuto integrata la violazione perché l'imputato/difensore non è stato correttamente informato del rinvio e aveva comunque comprovata diligenza nella ricerca della data

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze della mancata partecipazione per difetto di notifica; la Corte ha applicato questa norma per giustificare l'annullamento della sentenza e il rinvio per un nuovo giudizio

  • art. 83 commi 13 e 14 D.L. n. 18/2020

    Prevede modalità particolari di notificazione e gestione delle udienze tramite mezzi telematici durante l'emergenza COVID-19; la cancelleria aveva effettuato notifiche via PEC ma ciò non ha eliminato la responsabilità di assicurare informazioni corrette sulla data/collegio di trattazione

  • art. 23 co. 8 d.l. 137/2020

    Consente, in specifiche circostanze connesse all'emergenza, di rassegnare conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale; la procedura è stata seguita per le conclusioni scritte in sede di cassazione

Massime di principio

  • La mancanza di partecipazione dell'imputato all'udienza per mancata notifica del rinvio, se il difensore dimostra di aver diligentemente cercato informazioni (es. richiesta PEC alla cancelleria), può integrare vizio procedurale idoneo all'annullamento della sentenza.
  • Le comunicazioni pubblicate (ordine di chiamata) e le notifiche via PEC, pur avendo efficacia, non esonerano l'ufficio dall'obbligo di fornire informazioni corrette: indicazioni errate imputabili alla Cancelleria possono determinare la nullità delle decisioni assunte in sua assenza.
  • Il cambiamento del collegio giudicante rispetto a quanto originariamente comunicato è elemento rilevante e deve essere comunicato: variazioni non comunicate possono aggravare la posizione di difetto di partecipazione.
  • In presenza di vizi di notifica o informazione che abbiano precluso la partecipazione della difesa, la soluzione tipica è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio, a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • Conservare e produrre prove di diligenza (PEC inviate, risposte della cancelleria, pubblicazioni sul sito) è decisivo per ottenere l'accoglimento di un ricorso fondato su difetto di partecipazione.

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