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Sentenza

Sentenza n. 5349/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento a) del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 2.12.2022, relativo alla determinazione dei compensi dei commissari straordinari delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria cessati dalla carica a decorrere dal 1.06.2019; b) della nota del Ministero delle imprese e del made in Italy – Direzione Generale per la riconversione industriale e per le grandi filiere produttive – Divisione amministrazione straordinaria grandi imprese in stato di insolvenza del 2.12.2022, con la quale è stato trasmesso il decreto ministeriale sub a); c) di ogni atto a questo ammesso, connesso, presupposto e conseguenziale

Giustizia amministrativa202302469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di determinazione del residuo compenso spettante ai commissari straordinari delle società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria cessati dalla carica dal 1° giugno 2019, con relativa nota di trasmissione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 2 dicembre 2022, deducendone l'illegittimità nella determinazione dei compensi spettanti ai commissari straordinari. Successivamente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il decreto era stato annullato dal Consiglio di Stato e l'amministrazione aveva adottato una nuova determinazione del compenso, riservandosi di impugnare quest'ultima. Ha quindi chiesto la dichiarazione di improcedibilità e la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. L'amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia sulla liquidazione del compenso appartiene alla giurisdizione ordinaria.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la questione della giurisdizione preceda quella relativa alla sopravvenuta carenza di interesse. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo cui la controversia sulla liquidazione del compenso del commissario straordinario di una procedura concorsuale ai sensi del d.m. n. 570/1992 riguarda un diritto soggettivo pieno e intangibile. Non ricorre la giurisdizione esclusiva amministrativa, poiché la materia non rientra tra le ipotesi tassative dell'art. 133 c.p.a.; né ricorre la giurisdizione generale di legittimità, poiché l'atto di liquidazione non esprime l'esercizio di un potere autoritativo, ma una discrezionalità limitata alla determinazione del quantum del compenso, mentre l'an debeatur è previsto dalla legge e la quantificazione deve rispettare i criteri predeterminati e la forbice tra minimo e massimo fissata dal decreto ministeriale. Il precedente annullamento dello stesso decreto da parte del Consiglio di Stato non è stato ritenuto decisivo, poiché la questione di giurisdizione non era stata dedotta in appello e quindi non era stata esaminata dal giudice d'appello. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con rimessione delle parti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia sulla quantificazione del compenso del commissario straordinario non rientra nelle ipotesi tassative di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini previsti.

  • d.m. n. 570 del 1992

    Disciplina i criteri per la determinazione del compenso dei commissari straordinari, prevedendo una forbice tra minimo e massimo entro la quale deve essere effettuata la quantificazione.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La controversia sulla liquidazione del compenso spettante al commissario straordinario di una procedura concorsuale appartiene alla giurisdizione ordinaria quando l'amministrazione non esercita un potere autoritativo, ma determina il quantum di un compenso dovuto per legge secondo criteri predeterminati e una forbice normativa tra minimo e massimo.
  • La discrezionalità amministrativa limitata alla quantificazione del compenso, senza discrezionalità sull'an debeatur previsto dalla legge, non trasforma il diritto soggettivo alla remunerazione in interesse legittimo e non radica la giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo richiede una previsione normativa espressa e non può essere desunta dalla sola natura amministrativa dell'atto impugnato.
  • Nel giudizio amministrativo di primo grado, l'accertamento della giurisdizione precede l'esame dell'interesse ad agire e della sopravvenuta carenza di interesse; pertanto, anche quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve previamente verificare la propria potestas iudicandi.
  • L'annullamento di un provvedimento da parte del giudice amministrativo in un diverso giudizio non dimostra di per sé la sussistenza della giurisdizione amministrativa, se la questione di giurisdizione non è stata specificamente dedotta né esaminata in quel giudizio.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione comporta la rimessione delle parti davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei termini stabiliti dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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