Sentenza del 20/01/2021 n. 312 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni - Cartella di pagamento - Notifica via Pec - Validità - Sussistenza - Originale informatico - Configurabilità - Conformità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto valida la notifica della cartella di pagamento effettuata via PEC: la cartella è considerata la stampa di un unico originale (il ruolo) e l'invio tramite PEC costituisce trasmissione dell'originale informatico. Ne consegue che non è dovuta un'attestazione di conformità sulla riproduzione cartacea della cartella notificata. La decisione si allinea al principio espresso in Cass. n. 12888/2015.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della validità della notifica della cartella di pagamento effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC). Il ricorrente contestava che la cartella inviata via PEC non potesse essere considerata «originale informatico» e che pertanto occorresse una attestazione di conformità per la stampa notificata.
Norme richiamate
Cassazione civile, n. 12888/2015
La giurisprudenza ha affermato che l'invio tramite PEC della cartella/ruolo equivale all'invio dell'originale informatico e che, pertanto, non è necessaria un'attestazione di conformità della copia cartacea notificata.
Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Il CAD disciplina l'originale informatico, la formazione, conservazione e trasmissione dei documenti informatici; la pronuncia valorizza i principi del CAD secondo cui la trasmissione via strumenti elettronici certificati può assicurare l'efficacia probatoria dell'originale informatico.
Massime di principio
- La trasmissione di atti amministrativi o cartelle di pagamento tramite PEC può costituire invio dell'originale informatico e, se riscontrabile l'integrità e la provenienza, non richiede attestazione di conformità sulla stampa.
- Per considerare valida la notifica via PEC è importante poter dimostrare la ricezione nella casella PEC del destinatario (metadati della PEC) e l'allegato informatico integro; la verifica delle intestazioni e dei file allegati è cruciale.
- Se l'atto trasmesso è effettivamente l'originale informatico (es. file generato dall'ente, con metadata/firmati ove previsti), la stampa non richiede ulteriori attestazioni. Se invece è presente solo una scansione/cartacea senza attestati sull'originale informatico, potrebbero sorgere contestazioni.
- In situazioni simili conviene conservare e produrre le prove della trasmissione (ricevuta di accettazione e consegna PEC, hash/file allegati, eventuale firma digitale) per dimostrare la conformità e l'integrità dell'originale informatico.
- La decisione giurisprudenziale non esclude che, in casi concreti, carenze formali dell'invio (file mancante, corrotto, assenza di riscontro PEC) possano rendere impugnabile la notifica: ogni fattispecie va valutata sulle prove tecniche della trasmissione e del contenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Gorizia
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 8 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 105 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 300 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 20 gen 2021Sentenza del 20/01/2021 n. 302 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →