Sentenza n. 2357/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di revoca del Programma Speciale di Protezione, comunicato in data 19 luglio 2025, adottato dalla Commissione Centrale presso il Ministero dell'Interno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione centrale presso il Ministero dell'Interno che ha revocato il Programma Speciale di Protezione, notificata all'interessato il 18 luglio 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del 9 luglio 2025, comunicata secondo la sua prospettazione il 19 luglio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso. Il TAR ha accertato, sulla base della documentazione prodotta dal Ministero e non contestata dal ricorrente, che il provvedimento era stato notificato il 18 luglio 2025 alle ore 10:55, presso l'Ufficio matricola della casa di reclusione. Poiché il ricorso è stato notificato il 20 ottobre 2025, la controversia è stata decisa esclusivamente sulla questione processuale del rispetto del termine decadenziale di sessanta giorni, computato tenendo conto della sospensione feriale.
La decisione
Il TAR, previo avviso alle parti della possibile definizione con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha accolto l'eccezione di tardività. Ha ritenuto provata e non contestata la notifica del provvedimento il 18 luglio 2025; pertanto, alla data di notificazione del ricorso, il 20 ottobre 2025, era già decorso il termine perentorio di sessanta giorni previsto dagli artt. 29 e 41 c.p.a., anche considerando la sospensione feriale ex art. 1 l. 742/1969. Il termine è stato individuato nel 17 ottobre 2025. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata della controversia quando il collegio ritiene che ricorrano i presupposti, previo avviso alle parti.
artt. 29 e 41 c.p.a.
termine perentorio di decadenza di 60 giorni
Il ricorso di annullamento deve essere notificato entro sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato.
art. 1 l. 742/1969
termini di sospensione feriale
La sospensione feriale è stata computata nel termine decadenziale, conducendo alla scadenza del 17 ottobre 2025.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Prevede la declaratoria di irricevibilità del ricorso tardivamente proposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di annullamento, la notificazione del ricorso oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto determina l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
- Ai fini della verifica della tempestività del ricorso, la data di notificazione dell'atto impugnato può essere accertata mediante la documentazione prodotta dall'amministrazione, quando tale documentazione non sia specificamente contestata dal ricorrente.
- La sospensione feriale dei termini deve essere considerata nel calcolo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso di annullamento, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
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