Cassazione Penale, Sentenza n. 2338/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Omesso versamento, in qualità di sostituto d'imposta e legale rappresentante della California Bakery srl, delle ritenute sui compensi corrisposti ai dipendenti per gli anni d'imposta 2015 e 2016. Il ricorrente ha impugnato la condanna per contestata mancanza dell'elemento soggettivo del dolo (sostenendo trattarsi di colpa legata a una crisi di liquidità e scelte gestionali inadeguate), nonché la motivazione sulla quantificazione della pena e del profitto confiscabile. Successivamente è stata richiamata la rilevanza della sentenza n. 175/2022 della Corte costituzionale che ha investito la normativa applicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Motivo principale: la modifica normativa operata dal dlgs n.158/2015 (art.7, comma 1, lett. b) che aveva interpolato l'art. 10-bis del dlgs n.74/2000 estendendo la rilevanza penale anche alle ritenute 'dovute sulla base della dichiarazione' è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.175/2022). Di conseguenza, la valutazione penale deve essere rifatta applicando il testo privo della novella: l'accertamento della fattispecie deve riguardare le ritenute risultanti dalle certificazioni effettivamente rilasciate ai dipendenti; la Cassazione ha chiarito che, per dimostrare il superamento della soglia di punibilità, è ammissibile anche il campionamento statistico e l'utilizzo delle dichiarazioni fiscali come elementi indiziari una volta accertata la materialità della condotta.
Norme richiamate
art. 10-bis del dlgs n.74 del 2000
art. 10-bis dlgs n.74/2000
Nella formulazione anteriore alla novella del 2015 la rilevanza penale era riferita alle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti; dopo la declaratoria di incostituzionalità va applicato tale testo privo dell'interpolazione.
art. 7, comma 1, lettera b) del dlgs n.158 del 2015
art. 7, comma 1, lett. b) dlgs n.158/2015
Aveva interpolato l'art. 10-bis estendendo la rilevanza penale anche alle ritenute risultanti dalle dichiarazioni, ma tale modifica è stata dichiarata incostituzionale perché eccedeva i limiti della delega legislativa e alterava la disciplina penale per via non conforme alla Costituzione.
La legge delega non aveva conferito al Governo poteri tali da introdurre nuove fattispecie criminali o estendere la portata di norme penali preesistenti; la Corte costituzionale ha ritenuto che l'intervento normativo contestato eccedesse i criteri direttivi della delega.
sentenza Corte costituzionale n.175 del 2022
sentenza n.175/2022 (pubblicata G.U. 20 luglio 2022)
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. b) del dlgs n.158/2015 nella parte in cui modificava l'art. 10-bis, con la conseguenza che l'interpolazione è da considerarsi nulla e va applicato il testo previgente della norma.
Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n.24782 del 2018
sentenza n.24782/2018 (Sezioni unite penali)
Era intervenuta nella giurisprudenza per consolidare orientamenti interpretativi sulla portata dell'art.10-bis; la Cassazione nel provvedimento in esame richiama il precedente dibattito giurisprudenziale e l'effetto della novella poi censurata dalla Corte costituzionale.
Massime di principio
- Dopo una declaratoria di incostituzionalità di una novella peggiorativa, nei procedimenti pendenti va applicato il testo pre-novella della norma penale.
- L'omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta è penalmente rilevante, con il testo privo dell'interpolazione 2015, quando le ritenute risultano dalle certificazioni effettivamente rilasciate ai dipendenti; l'accertamento richiede prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni o di elementi equivalenti.
- Per accertare il superamento della soglia di punibilità è ammissibile un accertamento basato su campionamento statistico e su valutazioni aritmetiche prudenziali, nonché l'uso delle dichiarazioni fiscali come indizi, purché sia prima accertata la materialità della condotta delittuosa.
- La distinzione tra dolo e colpa richiede un esame puntuale degli elementi fattuali: la mera consapevolezza dell'esistenza della somma non è automaticamente prova di dolo se sussistono fatti che possono giustificare omissioni dovute a crisi di liquidità o scelte gestionali imprudenti; spetta al giudice di merito valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base delle prove.
- Il legislatore non può, mediante decreto legislativo in attuazione di delega, introdurre nuove fattispecie penali o estendere la portata di norme penali preesistenti oltre i limiti della delega; tali interventi possono essere dichiarati incostituzionali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2275/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2278/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2280/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2282/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2283/2023 del 20/01/2023
- Sentenza penale · 20 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2284/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →