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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2338/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Omesso versamento, in qualità di sostituto d'imposta e legale rappresentante della California Bakery srl, delle ritenute sui compensi corrisposti ai dipendenti per gli anni d'imposta 2015 e 2016. Il ricorrente ha impugnato la condanna per contestata mancanza dell'elemento soggettivo del dolo (sostenendo trattarsi di colpa legata a una crisi di liquidità e scelte gestionali inadeguate), nonché la motivazione sulla quantificazione della pena e del profitto confiscabile. Successivamente è stata richiamata la rilevanza della sentenza n. 175/2022 della Corte costituzionale che ha investito la normativa applicata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Motivo principale: la modifica normativa operata dal dlgs n.158/2015 (art.7, comma 1, lett. b) che aveva interpolato l'art. 10-bis del dlgs n.74/2000 estendendo la rilevanza penale anche alle ritenute 'dovute sulla base della dichiarazione' è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale (sent. n.175/2022). Di conseguenza, la valutazione penale deve essere rifatta applicando il testo privo della novella: l'accertamento della fattispecie deve riguardare le ritenute risultanti dalle certificazioni effettivamente rilasciate ai dipendenti; la Cassazione ha chiarito che, per dimostrare il superamento della soglia di punibilità, è ammissibile anche il campionamento statistico e l'utilizzo delle dichiarazioni fiscali come elementi indiziari una volta accertata la materialità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 10-bis del dlgs n.74 del 2000

    art. 10-bis dlgs n.74/2000

    Nella formulazione anteriore alla novella del 2015 la rilevanza penale era riferita alle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti; dopo la declaratoria di incostituzionalità va applicato tale testo privo dell'interpolazione.

  • art. 7, comma 1, lettera b) del dlgs n.158 del 2015

    art. 7, comma 1, lett. b) dlgs n.158/2015

    Aveva interpolato l'art. 10-bis estendendo la rilevanza penale anche alle ritenute risultanti dalle dichiarazioni, ma tale modifica è stata dichiarata incostituzionale perché eccedeva i limiti della delega legislativa e alterava la disciplina penale per via non conforme alla Costituzione.

  • legge delega n.23 del 2014

    La legge delega non aveva conferito al Governo poteri tali da introdurre nuove fattispecie criminali o estendere la portata di norme penali preesistenti; la Corte costituzionale ha ritenuto che l'intervento normativo contestato eccedesse i criteri direttivi della delega.

  • sentenza Corte costituzionale n.175 del 2022

    sentenza n.175/2022 (pubblicata G.U. 20 luglio 2022)

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lett. b) del dlgs n.158/2015 nella parte in cui modificava l'art. 10-bis, con la conseguenza che l'interpolazione è da considerarsi nulla e va applicato il testo previgente della norma.

  • Corte di cassazione, Sezioni unite, sentenza n.24782 del 2018

    sentenza n.24782/2018 (Sezioni unite penali)

    Era intervenuta nella giurisprudenza per consolidare orientamenti interpretativi sulla portata dell'art.10-bis; la Cassazione nel provvedimento in esame richiama il precedente dibattito giurisprudenziale e l'effetto della novella poi censurata dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Dopo una declaratoria di incostituzionalità di una novella peggiorativa, nei procedimenti pendenti va applicato il testo pre-novella della norma penale.
  • L'omesso versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta è penalmente rilevante, con il testo privo dell'interpolazione 2015, quando le ritenute risultano dalle certificazioni effettivamente rilasciate ai dipendenti; l'accertamento richiede prova dell'effettivo rilascio delle certificazioni o di elementi equivalenti.
  • Per accertare il superamento della soglia di punibilità è ammissibile un accertamento basato su campionamento statistico e su valutazioni aritmetiche prudenziali, nonché l'uso delle dichiarazioni fiscali come indizi, purché sia prima accertata la materialità della condotta delittuosa.
  • La distinzione tra dolo e colpa richiede un esame puntuale degli elementi fattuali: la mera consapevolezza dell'esistenza della somma non è automaticamente prova di dolo se sussistono fatti che possono giustificare omissioni dovute a crisi di liquidità o scelte gestionali imprudenti; spetta al giudice di merito valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo sulla base delle prove.
  • Il legislatore non può, mediante decreto legislativo in attuazione di delega, introdurre nuove fattispecie penali o estendere la portata di norme penali preesistenti oltre i limiti della delega; tali interventi possono essere dichiarati incostituzionali.

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