Sentenza n. 451/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 6/11/2020, notificato in data 7/11/2020, con cui il Prefetto della Provincia di Lecce ha emesso interdittiva antimafia nei confronti della società -OMISSIS- srl; - dei provvedimenti connessi, presupposti e/o consequenziali, ivi compresi i provvedimenti non conosciuti, e segnatamente, le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria, tra cui gli accertamenti svolti dal GICO della Guardia di Finanza, nonché gli esiti delle riunioni del Gruppo Interforze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia prefettizia del 6 novembre 2020 e gli atti istruttori e presupposti, comprese le informative delle Forze dell'ordine e gli esiti delle riunioni del Gruppo Interforze
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento, violazione della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. L'interdittiva era stata adottata sul presupposto di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. La Prefettura aveva valorizzato la composizione societaria, i rapporti di parentela tra i soci e l'amministratore e un ex amministratore locale, già sindaco di un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, nonché i procedimenti penali, le frequentazioni, i rapporti economici e i contatti con esponenti della criminalità organizzata. Nel corso del giudizio la società aveva ottenuto l'ammissione al controllo giudiziario, poi la sottoposizione ad amministrazione giudiziaria e a prevenzione collaborativa; successivamente la Prefettura aveva rilasciato una certificazione antimafia liberatoria. La ricorrente ha nondimeno dichiarato di avere interesse alla decisione, anche in relazione a un distinto giudizio concernente la revoca di un finanziamento regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'interdittiva antimafia costituisca una misura preventiva fondata su un giudizio prognostico di pericolo, secondo il criterio del più probabile che non, e non richieda la certezza dell'infiltrazione o una prova penalistica oltre ogni ragionevole dubbio. Gli elementi devono essere valutati in modo complessivo e non atomistico. Nel caso concreto, i rapporti di parentela con soggetti gravati da accuse di particolare gravità, i collegamenti con ambienti mafiosi, le frequentazioni controindicate e gli intrecci economici, unitamente alla plausibile conduzione familiare dell'impresa, sono stati ritenuti sufficienti a sostenere la prognosi prefettizia di rischio di condizionamento mafioso. Il giudice ha escluso che la risalenza di alcuni fatti, le successive vicende penali, l'ammissione al controllo giudiziario, l'amministrazione giudiziaria, la prevenzione collaborativa e la successiva certificazione liberatoria potessero determinare l'illegittimità originaria dell'interdittiva. La legittimità dell'atto va infatti valutata secondo il principio tempus regit actum, sulla base della situazione esistente al momento della sua adozione. Le sopravvenienze possono fondare una richiesta di aggiornamento, ma l'informativa liberatoria ha efficacia innovativa ex nunc e non annulla retroattivamente la precedente interdittiva. Il controllo giudiziario opera in una prospettiva dinamica e pro futuro, diversa dalla valutazione prefettizia statica e retrospettiva, e può sospendere gli effetti dell'interdittiva senza eliminare quelli già prodotti. Spese compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
L'interdittiva antimafia può essere adottata quando, sulla base di un quadro indiziario complessivo valutato secondo il criterio del più probabile che non, emerga il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa
Le sopravvenienze possono giustificare l'aggiornamento dell'informazione antimafia, ma non incidono retroattivamente sulla legittimità dell'interdittiva valutata con riferimento al momento della sua adozione.
art. 34 d.lgs. 159/2011
L'amministrazione giudiziaria si colloca in una prospettiva dinamica e pro futuro di risanamento e reinserimento dell'impresa nel circuito dell'economia legale; non elimina retroattivamente il giudizio prefettizio di pericolo.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
Il controllo giudiziario può sospendere gli effetti dell'interdittiva, ma non supera né cancella il giudizio di pericolo posto a fondamento dell'informativa e non elimina gli effetti già prodotti.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La prevenzione collaborativa costituisce una misura successiva, diretta a fronteggiare il rischio infiltrativo e a consentire il risanamento dell'impresa, senza comportare l'annullamento retroattivo dell'interdittiva originaria.
art. 143 TUEL
Lo scioglimento di un comune per infiltrazioni mafiose costituisce, nel caso esaminato, un elemento del quadro indiziario valutabile dalla Prefettura ai fini della prognosi di rischio infiltrativo dell'impresa collegata ai soggetti interessati.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia è una misura preventiva fondata su una prognosi di pericolo e può essere legittimamente adottata quando, secondo il criterio del più probabile che non, un quadro complessivo di elementi gravi, precisi e concordanti renda verosimile il rischio di infiltrazione mafiosa, senza necessità di una prova penalistica dell'effettivo condizionamento dell'impresa.
- I rapporti di parentela con soggetti affiliati, contigui o gravemente indiziati di appartenere ad ambienti mafiosi possono assumere autonoma rilevanza quando, per intensità, natura e concreto contesto, rendano plausibile una conduzione familiare dell'impresa o l'influenza, anche indiretta, della criminalità organizzata sulle sue decisioni.
- Gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva devono essere valutati unitariamente e non in modo atomistico; fatti risalenti nel tempo possono sostenere il provvedimento se, considerati nel loro complesso, conservano attitudine a dimostrare l'attualità e la concretezza del pericolo al momento dell'adozione.
- La legittimità dell'interdittiva antimafia deve essere scrutinata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione. Le sopravvenienze rilevano per l'eventuale aggiornamento della posizione dell'impresa, non per invalidare retroattivamente l'atto originario.
- Il controllo giudiziario, l'amministrazione giudiziaria e la prevenzione collaborativa hanno natura e finalità diverse dall'interdittiva: operano in una prospettiva dinamica e pro futuro di risanamento dell'impresa e non eliminano retroattivamente il giudizio prefettizio di pericolo né gli effetti già prodotti dall'interdittiva.
- La certificazione antimafia liberatoria successiva costituisce un aggiornamento informativo fondato su elementi nuovi e produce effetti ex nunc; in assenza di un provvedimento di autotutela o di annullamento, non comporta la caducazione retroattiva della precedente interdittiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 625/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mar 2026Sentenza n. 626/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →