Cassazione Penale, Sentenza n. 15956/2024 del 17/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 21/06/2023 (giudice del rinvio) che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminato la pena a 3 anni e 8 mesi per ciascuno e confermato il resto della condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione e dolosa causazione del fallimento della Jatotrans s.r.l. Sferragatta ha dedotto essenzialmente vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena (in particolare la mancata specificazione dei passaggi di calcolo relativi agli aumenti per continuazione/cumulo). Bensi ha proposto più motivi: illegittimo diniego di rinvio udienza (art. 420-ter c.p.p.), carenza di prova per la bancarotta documentale, vizio di motivazione per la bancarotta per distrazione, ingiustificato rifiuto delle attenuanti generiche (anche perché egli non ricopriva più la carica da due anni), mancato riconoscimento della continuazione esterna con precedenti sentenze e contestazioni sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Francesco Sferragatta come infondato e dichiarato inammissibile il ricorso di Andrea Giorgio Bensi. Motivazioni principali: per le attenuanti generiche la valutazione del giudice di merito è fondata sulla gravità intrinseca dei fatti, sull'entità del danno patrimoniale (oltre 3 milioni di euro) e sulla personalità dei condannati con precedenti; il diniego delle attenuanti non è manifestamente illogico. Quanto al calcolo della pena, la Corte ha richiamato la disciplina speciale dei reati fallimentari (art. 219 legge fallimentare) che configura un cumulo giuridico derogatorio rispetto alla continuazione ordinaria e rende ininfluente l'applicazione del principio richiamato dal ricorrente (sent. Pizzone) — oltre al fatto che il ricorrente non aveva specificamente censurato la metodologia in sede d'appello. Molti dei motivi proposti da Bensi sono stati ritenuti non conferenti con la sentenza impugnata o già decisi in precedenti gradi (e dunque non devoluti al giudice del rinvio). Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese processuali; Bensi è stato altresì condannato al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)
La Corte ricorda che l'art. 62-bis consente al giudice di mitigare la pena per ragioni soggettive e connotazioni del fatto; tuttavia la concessione non è automatica e, se si nega l'attenuante, è sufficiente che il giudice indichi ragioni non manifestamente illogiche per il rigetto, senza dover confutare ogni singolo elemento offerto dalla difesa.
art. 219 legge fallimentare
"le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1.) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati"
La Corte interpreta la disposizione come un caso di cumulo giuridico speciale per i reati fallimentari che derogano alla disciplina ordinaria della continuazione (art. 81 c.p.). Ne consegue che la metodologia di calcolo della pena segue la logica del cumulo giuridico e non quella della continuazione ordinaria, con implicazioni sulla necessità o meno di esporre dettagliatamente le quote dei singoli aumenti quando non specificamente censurate in appello.
art. 420-ter cod. proc. pen. (istanza di rinvio per concomitante impegno del difensore)
Richiamato nel ricorso di Bensi: la Corte ha ritenuto la questione non conferente con la decisione impugnata e già trattata nei precedenti atti di gravame, rilevando l'inammissibilità della censura in Cassazione per mancata devoluzione della questione al giudice del rinvio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti nella esposizione dei motivi)
La Corte ha operato la valutazione dei motivi nei limiti strettamente necessari dettati da questa norma, rigettando quelli generici o non specifici.
art. 81 cod. pen. (continuazione)
La Corte sottolinea che per i reati fallimentari la disciplina dell'art. 219 legge fallimentare deroga alla continuazione ordinaria di cui all'art. 81 c.p., pertanto alcuni principi di calcolo della continuazione non si applicano nei casi di cumulo giuridico fallimentare.
Massime di principio
- La negazione delle attenuanti generiche non richiede al giudice di confutare punto per punto le argomentazioni della difesa: è sufficiente una motivazione non manifestamente illogica che evidenzi elementi di gravità del fatto e della personalità del reo.
- Nei reati fallimentari l'art. 219 legge fallimentare configura un cumulo giuridico speciale che deroga alla disciplina ordinaria della continuazione; ciò incide sul modo di calcolare e motivare gli aumenti di pena.
- Se un motivo di censura non è devoluto al giudice del rinvio (perché già deciso o non sollevato opportunamente nei gradi precedenti), la Cassazione può dichiararlo inammissibile o non conferente rispetto alla sentenza impugnata.
- Le censure generiche sulla determinazione della pena (senza specificare quale passaggio logico sia viziato) sono inammissibili per mancanza di specificità richiesta dalla Cassazione.
- Le questioni procedurali relative a rinvii o domande preliminari vanno tempestivamente e specificamente dedotte: se già esaminate in precedenti gradi non possono essere riproposte in modo non devoluto al giudice del rinvio.
- Quando il giudice del merito motiva l'entità del danno e la gravità criminale (es. importi plurimilionari, progetto criminoso), tali argomentazioni hanno forte peso contro richieste mitigatorie della pena.
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