Ordinanza n. 683/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento 1) del verbale della Questura di Latina del 9 aprile 2024, con cui è stato disposto il ritiro cautelativo delle armi e munizioni in possesso del ricorrente; 2) della nota dell’Ufficio territoriale del governo di Latina prot. n. 25010 del 24 aprile 2024, notificata il 9 maggio 2024, recante comunicazione di avvio del procedimento di adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della Questura di Latina recante ritiro cautelativo di armi e munizioni e comunicazione prefettizia di avvio del procedimento per il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il ritiro cautelativo delle armi e munizioni disposto dalla Questura di Latina e la successiva comunicazione dell'Ufficio territoriale del governo di Latina relativa all'avvio del procedimento per l'adozione del divieto di detenzione. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso per due distinti profili: la Questura, autorità emanante il verbale di ritiro cautelativo, non è stata evocata in giudizio; la comunicazione di avvio del procedimento costituisce atto endoprocedimentale e, in quanto tale, non è autonomamente impugnabile. Il testo dell'ordinanza non indica ulteriori motivi di ricorso dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio nel merito né ha dichiarato allo stato l'inammissibilità del ricorso. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., l'unica questione relativa ai possibili profili di inammissibilità rilevati d'ufficio e ha assegnato un termine di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per il deposito di memorie su tale questione. Decorso il termine, la causa sarà decisa senza ulteriore fissazione di camera di consiglio. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice, assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamati quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6, reg. (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Prima di dichiarare d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per un profilo non previamente sottoposto al contraddittorio, il giudice amministrativo deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- L'atto emanato da un'amministrazione diversa da quelle evocate in giudizio può porre un problema di corretta individuazione del contraddittore e di ammissibilità della domanda, che deve essere sottoposto al contraddittorio prima della decisione.
- La comunicazione di avvio di un procedimento amministrativo, in quanto atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività secondo la valutazione espressa nell'ordinanza, non è autonomamente impugnabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1291/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1292/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1293/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1306/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →