Cassazione Civile, Ordinanza n. 22005/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una casa di cura privata, operante in regime di accreditamento con la Regione Calabria, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di differenze tariffarie per prestazioni ospedaliere erogate nell'anno 1995 in favore di assistiti al posto di strutture pubbliche. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, respinta in primo grado, ma in appello aveva ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione. In cassazione la struttura sanitaria ha denunciato violazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che il credito non fosse esigibile prima del passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che aveva annullato le delibere regionali di abbattimento delle tariffe; solo da quel momento, secondo la ricorrente, sarebbe stato possibile far valere il diritto e compiere atti interruttivi della prescrizione. La ricorrente ha quindi affermato che il termine prescrizionale non potesse decorrere prima del 2006, quando si era formato il giudicato sul contenzioso amministrativo relativo alle delibere regionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'impugnazione delle delibere regionali davanti al giudice amministrativo costituiva solo un ostacolo di fatto e non una causa giuridica impeditiva dell'esercizio del credito, sicché la casa di cura avrebbe potuto chiedere il pagamento già dal 1995 o comunque in epoca prossima all'erogazione delle prestazioni, anche in via cautelativa e sulla base delle tariffe riformulate. Ha inoltre rilevato che il giudizio amministrativo era stato promosso da altro soggetto e non spiegava effetto interruttivo della prescrizione in favore della ricorrente. Richiamando un orientamento costante sull'art. 2935 c.c., la Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È stata dedotta come norma processuale di censura della sentenza impugnata per asserita violazione di legge.
art. 2935 c.c.
La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; l'impossibilità rilevante è solo quella derivante da cause giuridiche, non da meri ostacoli di fatto o da incertezze sull'esercizio dell'azione.
art. 2941 c.c.
Gli impedimenti soggettivi o di mero fatto non sospendono la prescrizione fuori dalle ipotesi tassative previste dalla norma.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato per il deposito della motivazione in camera di consiglio nei termini previsti.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È la base del contributo unificato aggiuntivo richiamato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione non è impedita da meri ostacoli di fatto o da incertezze sull'opportunità o sulla strategia processuale da adottare, ma solo da impedimenti giuridici che rendano oggettivamente impossibile l'esercizio del diritto.
- La pendenza di un giudizio amministrativo relativo a presupposti del credito non impedisce, di regola, al titolare di agire per il pagamento se il diritto può essere comunque fatto valere in via autonoma o cautelativa.
- L'azione intrapresa da un soggetto diverso non produce automaticamente effetti interruttivi della prescrizione in favore di chi non vi ha partecipato.
- Quando il credito matura per periodi distinti e ripetuti, il creditore deve attivarsi tempestivamente, senza attendere l'esito di controversie esterne, se il diritto è già azionabile.
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