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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10186/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società erogatrice)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto contrattuale nel quale una società elettrica si era impegnata a realizzare un impianto per la fornitura di energia elettrica a servizio di un immobile di proprietà del ricorrente. La Corte d'appello ha rigettato la domanda di accertamento dell'inadempimento della società, ritenendo che la mancata realizzazione dell'impianto fosse giustificata dal precedente inadempimento del cliente, il quale non avrebbe adempiuto a un impegno preliminare assunto contrattualmente: predisporre un contenitore in vetroresina destinato ad alloggiare il misuratore dell'energia, necessario per l'allaccio. Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: (1) violazione degli artt. 1559, 1460 e 1565 c.c. e di norme processuali e probatorie, per omessa valutazione comparativa degli inadempimenti e per erronea interpretazione della documentazione contrattuale; (2) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe indicato elementi idonei a provare il suo inadempimento e avrebbe trascurato la prova testimoniale; (3) ancora omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la prova testimoniale dimostrava l'assenza di responsabilità contrattuale del ricorrente e la responsabilità esclusiva della società elettrica; (4) violazione dell'art. 1460, comma 2, c.c. e delle norme su prova e interpretazione contrattuale, per non avere la Corte valutato la condotta della società alla luce della buona fede e per non avere comparato i comportamenti delle parti; (5) omesso esame di fatti decisivi, per non aver considerato gli elementi probatori che, secondo il ricorrente, dimostravano la contrarietà a buona fede del rifiuto della società di adempiere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. In particolare, ha condiviso la ratio della sentenza impugnata secondo cui l'obbligo assunto dal ricorrente era preliminare, autonomo e non corrispettivo rispetto all'obbligo della società di realizzare l'impianto; pertanto, il mancato adempimento di tale attività preliminare giustificava il rifiuto della società di eseguire la propria prestazione, senza che fosse configurabile una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti ai sensi dell'art. 1460 c.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1559 c.c.

    Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sull'inadempimento e sull'eccezione di inadempimento, ma la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure di merito.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento deve essere valutata secondo buona fede; nel caso concreto, però, la Corte ha ritenuto che non fosse necessario un bilanciamento degli inadempimenti perché l'obbligo del ricorrente era preliminare e autonomo, non corrispettivo.

  • art. 1565 c.c.

    Norma richiamata nel ricorso, ma non assunta come base decisoria autonoma dalla Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Evocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo esame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato insieme all'art. 115 c.p.c. per criticare la lettura delle risultanze istruttorie; la Corte ha escluso che ciò possa essere dedotto in cassazione come richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova, ma le doglianze sono state giudicate inammissibili in quanto miravano alla diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 1362 c.c. e segg.

    Invocato per censurare l'interpretazione della documentazione contrattuale; la Corte ha ribadito che la doglianza era in realtà una richiesta di nuovo apprezzamento del contenuto probatorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato come parametro per i motivi di violazione di legge, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare il merito.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che i motivi si risolvevano nella critica alla valutazione delle prove e non nell'indicazione di fatti realmente trascurati.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito, delle prove testimoniali o documentali e del significato complessivo del materiale istruttorio.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone un rapporto di corrispettività tra le prestazioni; quando l'obbligazione della parte che deve adempiere per prima è preliminare, autonoma e strumentale rispetto alla prestazione dell'altra, il suo mancato adempimento può legittimare il rifiuto dell'adempimento altrui senza necessità di comparazione degli opposti inadempimenti.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, si contesta in realtà la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito individua e indica gli elementi documentali da cui desume l'inadempimento di una parte, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle stesse risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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